Circolare n. 4 del 17/05/2016

SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTIVE

Circolare n. 4 del  17/05/2016


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OGGETTO:     Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2016 ai sensi dell’articolo 1, comma 178, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
 

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito, anche “Legge di stabilità 2016”) ha riproposto l’esonero – già previsto nel 2015 - dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nell’anno 2016. La predetta disposizione prevede, tuttavia, una misura ed una durata del beneficio diversa da quella riferita alle assunzioni effettuate nel corso del 2015.

Il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI con atto n. 4  del 28 gennaio 2016 ha deliberato di riconoscere le predette agevolazioni contributive anche nei casi di assunzione di  giornalisti assicurati presso questo Istituto. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con nota n. MA004.A007.11433 PG-L-73 prot. 6339 del 29/04/2016,  ha approvato la predetta delibera.
 
L’esonero contributivo spetta a tutti i datori di lavoro privati  a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, allo scopo di evitare un improprio utilizzo del beneficio, è esclusa l’applicazione dell’esonero medesimo nei casi in cui, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.
 
La misura dell’esonero è pari al 40% dell’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di un importo pari a euro 3.250,00 su base annua. L’applicazione del predetto beneficio non determina nei confronti del giornalista alcuna riduzione della misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali. 
 
Il beneficio riguarda le nuove assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2016. Saranno riesaminate d’ufficio anche le richieste di sgravio contributivo pervenute per le assunzioni effettuate dal 1/01/2016 ad oggi.

L’esonero contributivo è fruibile anche da parte dei datori di lavoro che intendano stabilizzare giornalisti già presenti in azienda, che procedano con la trasformazione di un contratto di lavoro a termine o di una collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.  La sua durata è pari a 24 mesi a partire dalla data di assunzione o di trasformazione a tempo indeterminato.


1.  Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo.
 
Come già evidenziato, l’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati.
 
L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
 
 
2. Rapporti di lavoro incentivati. 
 
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata e dallo status professionale del giornalista (professionista, pubblicista o praticante).

Il beneficio è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001.
 
3. Condizioni per il diritto all’esonero contributivo.
 
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è finalizzato a favorire l’assunzione e risulta subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché dei requisiti  introdotti dall’art. 1, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La fruizione dell’esonero contributivo di cui si tratta è, quindi,  subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, da parte del datore di lavoro che assume, di seguito elencate:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;

 

  • rispetto  degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali  o  aziendali,  laddove  sottoscritti,  stipulati  dalle organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori comparativamente più rappresentative.

 


La fruizione del diritto all’esonero contributivo biennale è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione,  delle seguenti altre condizioni:

a)   il giornalista, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b)   il giornalista, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 (1.10.2015 - 31.12.2015), non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;

c)   il giornalista non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2016 e/o ai sensi dell’art. 1, comma 118, legge n.190/2015, con lo stesso datore di lavoro che assume. Difatti, in forza delle previsioni di cui al secondo periodo del più volte citato comma 118, ”L’esonero di cui al presente comma … non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio … sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”.
 
 
4. Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione
 
L’esonero contributivo biennale di cui alla presente circolare non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.

5.  Assetto e misura dell’incentivo
 
L’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2016 è pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione INPGI:

  • i premi per l’assicurazione contro gli infortuni;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza integrativa e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/91;
  • il contributo, ove dovuto, al Fondo per gli ammortizzatori sociali, limitatamente alla quota base dello 0,50% a carico del datore di lavoro di cui alla circolare INPGI n. 9 del  2/09/2009. Rientra, invece, nell’esonero l’ulteriore quota dell’1% di cui alla circolare INPGI n. 5 del 17/10/2014;
  • il contributo, ove dovuto, al Fondo integrativo contrattuale “ex fissa” e la relativa addizionale.

 
La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un biennio (24 mesi)  e decorre dalla data di assunzione del giornalista, che deve intervenire nel periodo 1° gennaio 2016 -  31 dicembre 2016.
 
L’esonero non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.250,00 euro su base annua. In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.

Si precisa che i rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell’art. 2 e/o dell’art. 12 del CNLG, ai fini dell’esonero contributivo in oggetto, sono equiparati ai rapporti di lavoro a tempo pieno. Di conseguenza, il datore di lavoro non deve procedere all’adeguamento in riduzione in ragione dell’orario di lavoro.
 
Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 270,83 (€ 3.250,00 / 12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (€ 3.250,00 / 365 gg.) per ogni giorno solare di fruizione dell’esonero contributivo.
 
L’esonero va applicato in relazione alla misura dei contributi a carico del datore di lavoro, fatte salve le contribuzioni sopra indicate, fino al limite della predetta soglia mensile, opportunamente adeguata in caso di rapporti di lavoro part-time. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 3.250,00 su base annua.
 
Per quanto non previsto nella presente circolare, in merito alle condizioni di accesso al beneficio, si rimanda alle disposizioni generali illustrate dall’INPS alla genericità dei datori di lavoro con circolare n. 57 del 29 marzo 2016.



6. Presentazione richiesta di esonero contributivo

La domanda di esonero contributivo deve essere prodotta all’INPGI entro e non oltre 30 giorni dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

A tal fine, dovrà essere utilizzato il modello SGRV.1, disponibile nella sezione modulistica del sito internet dell’Istituto (http://www.inpgi.it/?q=node/939 ).


Le domande riferite alle assunzioni avvenute nel periodo gennaio – maggio 2016, se non già presentate,  dovranno pervenire all’Istituto entro 30 giorni dalla data della presente circolare e, comunque, non oltre il termine ultimo 30 giugno 2016.


7. Esposizione nella denuncia contributiva mensile DASM

I datori di lavoro possono usufruire dell’esonero contributivo solo dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione da parte dell’INPGI. Nel provvedimento di autorizzazione allo sgravio l’Istituto indicherà i codici di qualifica da inserire nella denuncia contributiva mensile (DASM) ai fini del calcolo della esatta contribuzione dovuta.

Per la corretta compilazione delle denunce contributive, all’interno della sezione DASM riferita alle retribuzioni mensili, per ogni giornalista interessato, dovranno essere valorizzati i campi relativi alla data di inizio e di fine del diritto all’esonero contributivo

Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM è necessario effettuare l’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti - versione 5.3.0 - saranno disponibili  nella sezione “notizie per le aziende”, “software DASM” del sito internet http://www.inpgi.it/?q=node/30   entro   il 31 maggio 2016. 


   IL  DIRIGENTE
F.to  Augusto  Moriga