Circolare n. 1 del 16/01/2013

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA
AREA CONTRIBUTI

Circolare n. 1 del  16/01/2013
Prot. n. 2076/U

 

 

                                                 A TUTTE LE AZIENDE  E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  ISCRITTE
                                                 Loro Sedi

                                                 ALLA   F.N.S.I.
                                                 Roma

                                                 ALLA   F.I.E.G.
                                                 Roma e Milano

                                                 ALLA  AERANTI-CORALLO
                                                 Ancona

                                                 ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
                                                 Roma

                                                 AGLI  UFFICI  DI  CORRISPONDENZA INPGI
                                                 Loro Sedi

                                                 ALLA  CASAGIT
                                                 Roma


OGGETTO  
A)    GESTIONE SOSTITUTIVA DELL’AGO (LAVORO SUBORDINATO)- MINIMI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L’ANNO  2013;

B)    GESTIONE SEPARATA (LAVORO AUTONOMO) - MASSIMALE IMPONIBILE E ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2013;

C)    CHIARIMENTI SULLA NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO -  ASPI;

D)    AGGIORNAMENTI  DASM.
   

 


A) GESTIONE SOSTITUTIVA  A.G.O.  (LAVORO DIPENDENTE) -  MINIMI  RETRIBUTIVI  E CONTRIBUTIVI  PER IL  2013.

 

-  MINIMALI DI RETRIBUZIONE PER L’ANNO 2013.

L’ISTAT, con comunicato del 15/01/2013, ha determinato l’indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) per il 2012 nella misura dell’3%. Di conseguenza, si segnala che i minimali retributivi previsti  dall’art.7 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in legge n. 638/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1/01/2013 risultano rideterminati in  Euro 47,07   giornalieri, pari a Euro 1.223,82 mensili. 

Si ricorda che le vigenti disposizioni legislative prevedono che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva (D.L. n. 338/1989 convertito in legge n.389/1989).

Si fa presente che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva.  Infatti, l’art.2 - comma 25 - della legge 549/1995 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria.  Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG, e - limitatamente al settore  giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale - il contratto stipulato tra la FNSI ed il coordinamento Aeranti-Corallo.

In relazione ai rapporti di lavoro regolati dall’art. 2 o 12 del CNLG  Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore  o corrispondente) - che non sono legati alla presenza quotidiana -  le contribuzioni dovute all’INPGI  non potranno essere determinate  su retribuzioni  inferiori al suddetto  importo minimo mensile.

Per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione  e per i giornalisti dipendenti da aziende che operano in settori diversi da quello editoriale e/o radiotelevisivo - titolari di un rapporto di lavoro regolato dal CCNL del comparto di appartenenza - le retribuzioni minime di riferimento  sono, invece, quelle relative al contratto collettivo  applicato.

 

- CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA 1% DI CUI ALL’ART. 3 TER DELLA LEGGE N. 438/1992.

Si comunica che, relativamente all’anno 2013, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% (posta a carico del dipendente), prevista dall’art.3 ter della legge n. 438/1992,  è  pari a Euro  44.126,00 (importo pari alla 1^ fascia di retribuzione pensionabile - art. 7 Regolamento INPGI).  L’importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a Euro  3.677,00.

Si conferma, altresì,  che il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, se interviene in corso d’anno. Per le modalità di determinazione e versamento si rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari.

Si ricorda che in base all’art.12, comma 9, della legge 30/04/1969 n.153, come da ultimo modificato dall’art.6 del decreto  legislativo 2/09/1997 n. 314, “le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione”.  Di conseguenza, tali  elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell’1% di cui all’art.3 ter della legge n. 438/92.

 

 

- DETERMINAZIONE, PER L’ANNO 2013, DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER I GIORNALISTI OPERANTI ALL’ESTERO IN PAESI NON CONVENZIONATI, DI CUI  ALL’ART. 4 – COMMA 1 – DEL  D.L. 31/07/1987, N. 317 (LEGGE N. 398/87).

Con Decreto del  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  del 7 dicembre 2012 (G.U. 29 dicembre 2012, n° 302), sono state fissate  le retribuzioni  convenzionali di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 ottobre 1987, n.398,  da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti (italiani, comunitari ed extracomunitari) operanti nei Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.

Per l’anno 2013, i valori retributivi sono i seguenti:

   

Anno
Retribuzione Nazionale
Fascia

Retribuzione convenzionale

    

Da
A
2013
             0
3.653,83
I
3.653,83
3.653,84
4.948,25
II
4.948,25
4.948,26
6.242,68
III
6.242,68
6.242,69
7.537,10
IV
7.537,10
7.537,11
in poi
V
8.831,53

 

 

Si ricorda che i valori convenzionali mensili, nel caso di instaurazioni, di risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, avvenuti nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.  La contribuzione deve essere riferita alle retribuzioni convenzionali in ragione di dodici mensilità.  Ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi, deve essere preventivamente determinato - dividendolo per dodici - il trattamento retributivo  spettante secondo la normativa di legge e/o  contrattuale italiana.

Si ricorda, altresì, che la disciplina relativa all’imponibile previdenziale sulla base delle retribuzioni convenzionali  non riguarda  i giornalisti  operanti nell’ambito dei  Paesi comunitari (Unione Europea). Si ricorda che, oltre all’Italia, fanno parte dell’Unione Europea i seguenti Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria.

La suddetta disciplina non riguarda, inoltre, i giornalisti impiegati nei Paesi dello spazio SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), in  Svizzera,  in Turchia e nei seguenti Paesi extracomunitari legati all’Italia da accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Repubblica di Corea, Israele, Jersey e Isole del Canale,  Croazia, ex-Jugoslavia (Repubblica  Serba, Repubblica del Montenegro, Repubblica di Macedonia e Repubblica di Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, Tunisia, Uruguay, Stati Uniti d’America,  Venezuela e Vaticano. 

- ART. 42, COMMA 5, D.LGS N. 151/2001 - INDENNITÀ ECONOMICA PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI PER L’ASSISTENZA AI FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE. 

Si ricorda che - a decorrere dal 1/05/2011 - l’autorizzazione al congedo straordinario ed il pagamento dell’indennità economica rientra nelle competenze dell’INPS, anche per i giornalisti dipendenti da datori di lavoro privati assicurati presso l’INPGI (vedi la Circolare INPGI n. 4  del 7/04/2011 ed il Messaggio INPS n. 12440 dell’8/06/2011). L’INPGI – a richiesta del giornalista - provvede solo ed esclusivamente all’accredito della contribuzione figurativa.

Si riportano, in ogni caso, le misure previste per l’anno 2013, sulla base delle quali saranno accreditate le contribuzioni figurative (determinate tenendo conto dell’aliquota contributiva IVS dell’INPGI, pari al 29,97% della retribuzione imponibile):
 

Valori massimi dell’indennità economica

(Importi in EURO, calcolati secondo l’aliquota IVS INPGI)

ANNO Importo Complessivo Annuo Importo massimo annuo della retribuzione figurativa

Importo massimo giornaliero della retribuzione figurativa

(su 365 gg)

2012 45.471,79 34.986,00 95,85
2013 46.835,94 36.315,00 99,49

 

 
DETERMINAZIONE, PER L’ANNO 2013, DELL’ENTITA DEL DEBITO CONTRIBUTIVO RATEIZZABILE SENZA GARANZIA FIDEJUSSORIA.

Si fa seguito alla circolare INPGI n. 5 del 1° ottobre 2008 in materia di versamento rateale del debito contributivo, per comunicare che - per l’anno 2013 -  si prescinde dalla garanzia fidejussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore ad Euro 44.675,00, purché la durata del rateizzo sia limitata a 12 mesi.

 


B)  GESTIONE  SEPARATA   (LAVORO AUTONOMO SVOLTO SOTTO FORMA DI CO.CO.CO.) - MASSIMALE IMPONIBILE   E  ALIQUOTE  CONTRIBUTIVE  PER IL  2012

 


-   GESTIONE  SEPARATA EX DLGS 103/96 - ALIQUOTE  CONTRIBUTIVE  PER L’ANNO  2013.

L’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l’anno 2013, sono confermate nelle seguenti misure:

 

 

Decorrenza dal IVS Prestazioni temporanee TOTALE COMMITTENTE GIORNALISTA
 01/01/2013  26,00% 0,72 %  26,72 % 17,81 % 8,91 %

L’aliquota contributiva dovuta, invece,  dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi  che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche restano così stabilite:

 

 

Decorrenza dal IVS Prestazioni temporanee TOTALE COMMITTENTE GIORNALISTA
 01/01/2013  17,00% 0,00 %  17,00% 11,33 % 5,67%

Per le modalità applicative delle predette aliquote contributive,  si rimanda alle disposizioni di cui alla circolare INPGI n. 5 del 10/03/2009.

Si ricorda che, per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi - ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 - sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Di conseguenza,  i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2013, purché riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012, sono da assoggettare a contribuzione con riferimento all’anno 2012 (aliquota e massimale 2012), avendo l’accortezza di dichiararli  nella procedura DASM  come compenso arretrato 12/2012.         

Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma  diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative (con o senza progetto), come meglio individuati nella citata circolare   INPGI n. 5 del 10/03/2009, resta confermata la misura del contributo integrativo del  2 % a carico del committente (D.lgs 103/96), da erogare direttamente al giornalista.

Si ricorda che - a decorrere dal 1/01/2012 - è venuta meno la facoltà di NON iscrizione prevista per i soggetti con più di 65 anni di età (Art. 18, comma 11, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111).  Di conseguenza, a decorrere dalla predetta data,  il contributo integrativo del 2% di cui sopra dovrà essere erogato anche  ai giornalisti  ultra sessantacinquenni.

 

- MASSIMALE IMPONIBILE MINIMO

Per i giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione - determinata con le aliquote di cui sopra -  è dovuta nel limite del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale, per l’anno 2013, è fissato in  99.034,00 euro.

Il predetto massimale contributivo è riferito, ovviamente, anche ai giornalisti che svolgono attività libero professionale assicurati presso la Gestione Previdenziale separata INPGI.


- REDDITO MINIMO PER L’ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE

L’accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990. Tale minimale  per l’anno 2013  è pari a 15.357,23 euro.  Pertanto, nel caso in cui - alla fine dell’anno - il predetto minimale non fosse stato raggiunto si procederà ad  una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato. Si precisa che il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all’INPGI sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto, quindi,  l’adeguamento al predetto importo.

 

C)  CHIARIMENTI:  ASPI - Assicurazione Sociale per l’Impiego


A seguito di richieste di chiarimenti da parte di alcuni datori di lavoro, si comunica che i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti - titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica ed assicurati presso l’INPGI - sono esclusi dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego istituita presso l’INPS dall’art. 2, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n.92.  Infatti, per il personale giornalistico la tutela contro la disoccupazione involontaria continua ad essere garantita da apposita assicurazione obbligatoria, sostitutiva dell’AGO, gestita dall’INPGI.

Pertanto, per gli assicurati presso l’INPGI la contribuzione per l’assicurazione contro disoccupazione involontaria resta confermata nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile.

Si precisa, infine, che resta confermata anche la contribuzione dovuta per i giornalisti ai quali si applichi in materia di contributi la normativa prevista per gli apprendisti. Infatti, l’art. 2, comma 37, della citata legge n. 92/2012 ha disposto espressamente che “L'aliquota contributiva di cui al comma 36, di finanziamento dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle disposizioni agevolative che rimandano, per l'identificazione dell'aliquota applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti.”

 

 

D)  AGGIORNAMENTI  PROCEDURA DASM.

Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2013,  è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti - versione 5.1.1. - saranno disponibili  nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it  entro la fine del mese di gennaio 2013. 

Distinti saluti.


F.to Il Vice Direttore Generale
(Dott.ssa Maria I. Iorio)