Circolare n. 4 del 19/02/2015
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SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTIVE
Circolare n. 4 del 19/02/2015
A TUTTE LE AZIENDE E AMMISISTRAZIONI PUBBLICHE INTERESSATE
Loro Sedi
e p.c.
ALLA F.N.S.I.
Roma
ALLA F.I.E.G.
Roma e Milano
AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA INPGI
Loro Sedi
ALLA CASAGIT
Roma
Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti
Roma
OGGETTO: Fondo Integrativo Contrattuale “Ex Fissa” – Allegato “G” al CNLG:
- Istituzione aliquota aggiuntiva per ripianamento finanziamento INPGI
- Riduzione contribuzione ordinaria al Fondo “ex fissa” per finanziamento previdenza complementare
A) Istituzione aliquota aggiuntiva per ripianamento finanziamento INPGI
Con accordo del 24 giugno 2014, le parti sociali (FIEG e FNSI) sono intervenute nella disciplina della forma previdenziale integrativa gestita dall’INPGI, concordando di procedere al suo superamento. In tale accordo novativo è stato previsto un regime transitorio per le prestazioni a carico del Fondo. Al fine di fronteggiare, nella fase transitoria di cui sopra, le correnti difficoltà di gestione del Fondo, le parti sociali hanno chiesto l’erogazione di un finanziamento da parte dell’INPGI.
Il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI, con atto n. 76 del 10 dicembre 2014, al fine di giungere - in conformità con gli intendimenti delle parti sociali - alla liquidazione e definitiva chiusura del Fondo, ha deliberato la concessione di un finanziamento al Fondo integrativo contrattuale “ex fissa”, per un importo massimo di 35 milioni di euro, che sarà erogato in più soluzioni, ad un tasso annuo di remunerazione del 4,6%.
La predetta delibera n. 76/2014 prevede che a decorrere dal mese successivo all’approvazione della stessa da parte dei Ministeri vigilanti, le aziende i cui contratti prevedono il versamento del contributo al Fondo integrativo contrattuale “ex fissa” (esclusa la RAI Radiotelevisione Italiana Spa), integrino la contribuzione dovuta al predetto Fondo con un ulteriore aliquota inizialmente prevista nella misura dello 0,35% della retribuzione imponibile. Tale aliquota sarà oggetto di verifica e di eventuale rideterminazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’INPGI con delibera da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, previa informazione alla Commissione paritetica di gestione del Fondo.
Il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI, nella delibera n. 76 del 10 dicembre 2014, aveva disposto l’esonero della predetta contribuzione aggiuntiva dal contributo di solidarietà di cui all’art. 9 bis, comma 2, del D.L. 103/1991, convertito con legge n. 166/1991.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con nota n. MA004.A007.11433 PG-L-66 prot. 2187 del 6/02/2015, ha approvato la predetta delibera INPGI n. 76 del 10/12/2014, a condizione che fosse espunto il periodo che prevede l’esenzione dell’aliquota aggiuntiva dal contributo di solidarietà. Il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI, con atto n. 2 dell’11/02/2015, ha recepito e soddisfatto la condizione posta dai Ministeri vigilanti, rendendo di fatto operativa ed efficace la delibera.
Per quanto sopra, a decorrere dal 1° marzo 2015, i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dagli artt. 1, 2 e 12 del CNLG integreranno la contribuzione al Fondo integrativo contrattuale “ex fissa” con una ulteriore aliquota dello 0,35% delle retribuzioni imponibili. Tale contribuzione aggiuntiva sarà assoggettata al contributo di solidarietà di cui all’art. 9 bis, comma 2, del D.L. 103/1991 convertito con legge n. 166/1991.
Il contributo aggiuntivo dovrà essere versato mediante modello F24/accise o F24 EP utilizzando i seguenti codici tributo:
Modello di versamento | Codice Tributo | Descrizione |
F24/accise | FA01 | Addizionale Fondo Integrativo |
F24/accise | FA02 | Addizionale Fondo Integrativo periodi pregressi |
F24 EP | FA01 | Addizionale Fondo Integrativo |
F24 EP | FA02 | Addizionale Fondo Integrativo periodi pregressi |
Alla contribuzione aggiuntiva di cui sopra trovano applicazione le norme in materia di sanzioni civili in caso di omesso o ritardato pagamento, al pari delle altre contribuzioni obbligatorie.
Con l’occasione, si ricorda che non sono assicurati presso il Fondo integrativo contrattuale “ex fissa” i giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato. Non sono, inoltre, iscritti al Fondo – a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro - i giornalisti pubblicisti ed i praticanti giornalisti.
B) Riduzione contribuzione al Fondo “ex fissa” per finanziamento previdenza complementare
Le parti sociali, nell’accordo del 24/06/2014 con il quale è stata definita la disciplina transitoria del Fondo “ex fissa”, hanno previsto - per tutti i giornalisti che alla data del 31/12/2014 abbiano maturato una anzianità aziendale che non raggiunga i 15 anni o che siano assunti in data successiva alla data di sottoscrizione dell’accordo e che siano iscritti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti – a decorrere dal 1/10/2014, un aumento del contributo destinato alla previdenza complementare dello 0,25% della retribuzione mensile, nell’ambito dell’ordinaria contribuzione di finanziamento al Fondo “ex fissa” a carico aziendale. Le due condizioni, anzianità aziendale inferiore ai 15 anni e iscrizione al Fondo complementare, devono essere concorrenti e non alternative. La predetta percentuale sarà elevata allo 0,50% a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Pertanto, a decorrere dalla denuncia mensile riferita al mese di marzo 2015 (da presentare entro il 16/04/2015) i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dagli artt. 1, 2 e 12 del CNLG - che risultino iscritti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti e che abbiano una anzianità aziendale inferiore a 15 anni al 31/12/2014 ovvero che siano assunti successivamente a tale data - aumenteranno il versamento a proprio carico al Fondo complementare dei giornalisti di una quota pari allo 0,25% della retribuzione imponibile, abbassando contestualmente della stessa misura l’aliquota del contributo ordinario dovuto al Fondo contrattuale “ex fissa”, che in questi casi passa dall’1,50% al 1,25% della retribuzione mensile imponibile.
A tal fine, nella sezione dati anagrafici della procedura DASM, il datore di lavoro – per ogni giornalista professionista alle proprie dipendenze - dovrà valorizzare il campo “Anzianità aziendale al 31/12/2014”, espressa in mesi ed il campo “iscritto al Fondo complementare dei giornalisti”, che assumerà il valore SI/NO. La presenza di una anzianità aziendale inferiore a 180 mesi e la risposta affermativa all’iscrizione al Fondo complementare comporterà automaticamente l’applicazione dell’aliquota contributiva ridotta.
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Per la regolarizzazione del periodo 1/10/2014 - 28/02/2015 i datori di lavoro dovranno quantificare – per ogni giornalista professionista interessato – la quota di contribuzione, pari allo 0,25% della retribuzione imponibile riferita a quel periodo, da destinare al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti.
Tale quota - nel momento in cui sarà versata al Fondo di previdenza complementare - potrà essere recuperata dal datore di lavoro in compensazione con il versamento della contribuzione ordinaria dovuta al Fondo integrativo contrattuale ex fissa (solo aliquota ordinaria e non addizionale). Le operazioni di conguaglio potranno essere eseguite entro e non oltre il 31/12/2015.
A tal fine, il datore di lavoro, in fase di predisposizione della denuncia contributiva mensile (procedura DASM), potrà recuperare l’importo di cui sopra inserendo, nella sezione “Totali e Stampe” - “Altri Contributi” - “Nuovo Credito”, la voce di credito “Recupero Contributo Fondo Ex Fissa”. Nel caso in cui la contribuzione dovuta al Fondo ex fissa, per qualsiasi motivo, non dovesse presentare la capienza necessaria per operare la compensazione, l’importo residuo ancora dovuto potrà essere compensato nei mesi successivi.
E’ evidente che l’importo recuperato dalle contribuzioni INPGI dovrà essere versato a cura del datore di lavoro al Fondo complementare dei giornalisti.
Le aziende che avessero eventualmente cessato la posizione assicurativa INPGI o che non abbiano più giornalisti professionisti alle proprie dipendenze e non siano, quindi, più tenute al versamento della contribuzione al Fondo ex fissa, potranno comunicare all’INPGI l’elenco dei giornalisti interessati e la quantificazione della quota di contributo da destinare al Fondo pensioni complementare per il periodo 1/10/2014 – 28/02/2015. In tal caso, se le contribuzioni risultano effettivamente versate, l’INPGI provvederà a trasferire direttamente le predette quote di contribuzione al Fondo complementare; se l’azienda non è in regola con i versamenti della contribuzione al Fondo ex fissa, invece, si procederà alla sola riduzione del debito contributivo.
AGGIORNAMENTI PROCEDURA DASM.
Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi successivi al mese di febbraio 2015, è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti - versione 5.2.1 - saranno disponibili nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it entro il 6 marzo 2015.
IL DIRIGENTE
F.to Augusto Moriga