SINTESI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE APPLICATE PER LE ASSUNZIONI EFFETTUATE DAL 1/01/2021
SINTESI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE APPLICATE
PER LE ASSUNZIONI EFFETTUATE DAL 1/01/2021
- Articolo 4 D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 - sgravio contributivo, già previsto dall'art. 10 della legge n. 53/2000, in favore delle aziende che assumano lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo;
A) Beneficio: sgravio pari al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro (esclusa contribuzione contrattuale, infortuni e contributo di solidarietà);
B) Soggetti beneficiari: aziende con forza occupazionale fino a massimo 20 dipendenti (Nella determinazione del numero dei dipendenti vanno ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, (giornalisti, impiegati, dirigenti, ecc.). Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es., gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.
C) Durata del beneficio: I benefici contributivi continuano a trovare applicazione fino al rientro del lavoratore assente e comunque non oltre il compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e, per un anno, dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Il lavoratore può essere sostituito anche da due lavoratori con contratto a tempo parziale: lo sgravio è riconosciuto a condizione che la somma d’orario risulti pari a quella del sostituito.
- Articolo 4, commi da 8 a 10, della legge 28/06/2012, n. 92 - agevolazione contributiva per le aziende che assumono lavoratori ultracinquantenni, disoccupati da più di dodici mesi;
A) Beneficio: sgravio pari al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro (esclusa contribuzione contrattuale, infortuni e contributo di solidarietà);
B) Soggetti beneficiari: aziende che assumano uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
C) Durata del beneficio:
• In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per 18 mesi.
• In caso di assunzione a tempo determinato, anche in caso di proroga, la riduzione spetta fino a massimo 12 mesi.
• Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato, durante la fruizione del beneficio, la riduzione è riconosciuta per complessivi 18 mesi (compresi quelli usufruiti per C.T.).
- Articolo 4, comma 11, della legge 28/06/2012, n. 92 - agevolazione contributiva per le aziende che assumono donne disoccupate da più di 6 mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea [regolamento (CE) n. 800/2008] ovvero donne disoccupate da oltre 24 mesi, ovunque residenti;
A) Beneficio: sgravio pari al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro (esclusa contribuzione contrattuale, infortuni e contributo di solidarietà);
B) Soggetti beneficiari: aziende che assumano donne “svantaggiate”:
1) prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- se residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea;
-
con una professione o di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere superiore al 25%;
Si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014 e successivamente modificata con decisione della medesima Commissione C (2016) final del 23 settembre 2016.
Con il Decreto Interministeriale n.234 del 16 ottobre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno stabilito sulla base dei dati Istat relativi alla media annua, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, ai fini dell'applicazione degli incentivi all'assunzione 2021. In tali settori (ATECO 2007) è compreso anche il settore “Informazione e Comunicazione”.
2) prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti;
Al riguardo, si precisa che la locuzione “privo di impiego” è stata definita dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017, che individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati. Tale nozione, come specificato dal richiamato decreto, nonché dalla citata circolare n. 34/2013, si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.
C) Durata del beneficio:
• In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per 18 mesi.
• In caso di assunzione a tempo determinato, anche in caso di proroga, la riduzione spetta fino a massimo 12 mesi.
• Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato, durante la fruizione del beneficio, la riduzione è riconosciuta per complessivi 18 mesi (compresi quelli usufruiti per C.T.).
- Articolo 1, commi 16 e 19, della legge 30/12/2020, n. 178 - Esonero contributivo per sostenere l’occupazione femminile, effettuato in via sperimentale nel biennio 2021-2022;
A) Beneficio: sgravio pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti di 6.000 euro annui, riparametrati in 500 euro mensili per 12 mesi (esclusa contribuzione contrattuale, infortuni e contributo di solidarietà);
B) Soggetti beneficiari: aziende che assumano donne “svantaggiate”:
1) almeno 50enni, disoccupate da almeno 12 mesi;
2) prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
- se residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea1
- con una professione o di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere;
Si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014 e successivamente modificata con decisione della medesima Commissione C (2016) final del 23 settembre 2016.
Con il Decreto Interministeriale n.234 del 16 ottobre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno stabilito sulla base dei dati Istat relativi alla media annua, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, ai fini dell'applicazione degli incentivi all'assunzione 2021. In tali settori (ATECO 2007) è compreso anche il settore “Informazione e Comunicazione”.
3) prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti;
Al riguardo, si precisa che la locuzione “privo di impiego” è stata, da ultimo, definita dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017, che individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati. Tale nozione, come specificato dal richiamato decreto, nonché dalla citata circolare n. 34/2013, si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.
C) Durata del beneficio:
• In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per 18 mesi.
• In caso di assunzione a tempo determinato, anche in caso di proroga, la riduzione spetta fino a massimo 12 mesi.
• Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato, durante la fruizione del beneficio, la riduzione è riconosciuta per complessivi 18 mesi (compresi quelli usufruiti per C.T.).
N.B. per il legittimo riconoscimento dell’agevolazione in trattazione, è necessario, tra l’altro, rispettare la condizione specificamente prevista dalla legge di bilancio 2021 consistente nella realizzazione dell’incremento occupazionale.
Ai sensi dell’articolo 2, punto 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.
Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione”.
Il principio espresso dalla citata sentenza della Corte di Giustizia, come già chiarito nell’interpello n. 34/2014 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e come già applicato per altre agevolazioni, deve essere inteso nel senso che l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”. Pertanto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.
Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.
Si precisa, sul punto, che l’agevolazione in argomento, in forza del disposto dell’articolo 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014, è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d’età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.
- Articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27/12/2017, n. 205 - Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
A) Beneficio: sgravio pari al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro (esclusa contribuzione contrattuale, infortuni e contributo di solidarietà), nei limiti di 3.000 euro annui, riparametrati in 250 euro mensili per 12 mesi;
B) Soggetti beneficiari: aziende private che assumano giovani che, alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 30° anno di età e non siano stati mai occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il beneficio spetta a prescindere dalla circostanza che le assunzioni costituiscano eventuale attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150), l’agevolazione spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo oppure a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
C) Durata del beneficio: 36 mesi dalla data di assunzione o di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Per maggiori dettagli, si rimanda alla Circolare INPGI n. 4 del 28/05/2019.
- Articolo 1, commi 10 e 11, della legge 30/12/2020, n. 178 - Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022;
A) Beneficio: sgravio pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro (esclusa contribuzione contrattuale, infortuni e contributo di solidarietà), nei limiti di 6.000 euro annui, riparametrati in 500 euro mensili per 12 mesi;
B) Soggetti beneficiari: aziende private che assumano giovani che, alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età e non siano stati mai occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il beneficio spetta a prescindere dalla circostanza che le assunzioni costituiscano eventuale attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo oppure a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
C) Durata del beneficio: (nel biennio 2021 – 2022) 36 mesi dalla data di assunzione o di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, esteso a 48 mesi per le assunzioni in sedi produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.
- Articolo 4, comma 3, della legge 19/06/1993 n. 236 - Incentivo per l’assunzione di lavoratori in CIGS;
A) Beneficio: riduzione dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro (esclusa contribuzione contrattuale, infortuni e contributo di solidarietà) in misura pari a quella prevista per gli apprendisti (10%);
B) Soggetti beneficiari: aziende private che assumano - con contratto a tempo pieno ed indeterminato - lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie dell’intervento di integrazione salariale da almeno 6 mesi. L’azienda non deve avere sospensioni dal lavoro in atto e non deve aver proceduto alla riduzione del personale nei 12 mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati dalle predette riduzioni o sospensioni di personale.
C) Durata del beneficio: 12 mesi dalla data di assunzione.
- Art. 41 D.L. 25 maggio 2021, n. 73 – convertito in L. n. 106/2021 - Contratto di rioccupazione
A) Beneficio: sgravio pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro (esclusa contribuzione contrattuale, infortuni e contributo di solidarietà), nei limiti di 6.000 euro annui, riparametrati in 500 euro mensili per 12 mesi;
B) Soggetti beneficiari: datori di lavoro privati che abbiano effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione disciplinato dall’articolo 41, commi da 1 a 4, del D.L. 73/2021, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021. Sono escluse le aziende del settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni.
C) Durata del beneficio: 6 mesi dalla data di assunzione.
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Principio generale: (valevole per tutte le agevolazioni): gli incentivi non spettano se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.