Gestione Separata INPGI – comunicazione redditi conseguiti nel 2021
Servizio Entrate Contributive
AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA INPGI
Loro Sedi
Circolare n. 8 del 28/07/2022
e p.c. ALLA FNSI
Roma
ALLA CASAGIT
Roma
Oggetto: |
Gestione Separata INPGI – comunicazione redditi conseguiti nel 2021 |
Si ricorda che la comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2021 deve essere trasmessa all’Inpgi entro il 30 settembre 2022. Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti alla Gestione Separata che nel predetto anno abbiano svolto attività autonoma giornalistica:
- libero-professionale con Partita IVA;
- come attività “occasionale”;
- come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;
- mediante cessione di diritto d’autore.
La comunicazione reddituale deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito www.inpgi.it attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi nel sito utilizzando il codice iscritto (ovvero il numero di posizione) e la password normalmente utilizzata per l’accesso ai dati personali. Il sito sarà accessibile a partire dal giorno 1 agosto 2022.
Si ricorda che l’art. 3 del vigente Regolamento della Gestione separata INPGI dispone che il versamento del contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo - compreso l’eventuale contributo aggiuntivo - non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (per il 2021 pari a 15.953,00 euro). In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa - rapportata al predetto importo minimo - ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.
La procedura per la comunicazione reddituale online indicherà, in ogni caso, le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi. Si precisa, comunque, che il versamento del contributo aggiuntivo è facoltativo. In sua assenza, quindi, sarà attribuita la sola anzianità connessa al reddito giornalistico dichiarato.
Si ricorda che l’importo del contributo a saldo dovuto, così come elaborato dalla procedura online, dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2022. Tuttavia, in fase di inserimento dei propri dati reddituali, il giornalista potrà richiedere che il pagamento sia dilazionato in tre rate mensili, a partire sempre dal 31/10/2022.
Si evidenzia, inoltre, che:
- Assenza di reddito professionale: sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali - pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale - non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2021. In tal caso, il giornalista interessato - pur dichiarando l’assenza di reddito autonomo - può procedere al versamento del contributo minimo e aggiuntivo utile all’acquisizione dell’anzianità contributiva riferita all’anno 2021, ovvero dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così, di fatto, la posizione assicurativa per il solo anno 2021.
- Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: si ricorda che non sono tenuti all'invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, ai fini dell'esonero dall'obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista che in precedenza è stato assicurato INPGI per altra attività libero professionale (partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione diritti d’autore, ecc.) che non vi avesse ancora provveduto deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione (modulo: http://www.inpgi.it/?q=node/692).
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Si ricorda, infine, che l’art. 8 del vigente Regolamento (http://www.inpgi.it/?q=node/1629) prevede, nei casi in cui l’inoltro della comunicazione reddituale sia effettuato oltre i termini di scadenza (30/09/2022), l’addebito di una apposita sanzione per ritardata comunicazione reddituale.
Per la corretta compilazione del modello informatico da utilizzare per la comunicazione dei redditi, si precisa quanto segue:
Quadro “B” - dati reddituali:
B1 – Reddito netto:
Per la determinazione del reddito netto occorre prendere in considerazione gli importi indicati nei seguenti righi dei Modelli UNICO/2022 e 730/2022, dove sono riportati i compensi da lavoro autonomo prodotti nell’anno 2021:
UNICO 2022
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RIGO RE23 |
Reddito professionale netto (RE6 meno RE20) |
RIGO RL30 |
Altri redditi netti di lavoro autonomo da utilizzo opere ingegno (RL25 meno RL29) |
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RIGO RL19 |
Reddito netto (RL15 [colonna 2] meno eventuali spese RL15 [colonna 3] |
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RIGO RH17 |
Redditi (o perdite) di partecipazione in associazione fra artisti e professionisti |
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RIGO LM6-LM9 |
Reddito netto nel Regime dei minimi (Il reddito da assoggettare deve essere considerato al netto delle perdite pregresse, ma al lordo dei contributi previdenziali) |
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RIGO LM34-LM37 |
Reddito netto nel Regime forfettario (il reddito da assoggettare deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali) |
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730/2022 |
RIGO 5 |
Altri redditi (prospetto di liquidazione del modello 730/2022 – riepilogativo IRPEF) |
Per ogni rigo va considerato solo l’ammontare relativo ai compensi derivanti da attività giornalistica libero professionale escludendo, quindi, redditi da lavoro subordinato, da collaborazioni coordinate e continuative o derivanti da altre attività autonome.
- Il totale dei compensi da attività giornalistica autonoma ricavato dai suddetti quadri è il reddito professionale netto che va indicato in corrispondenza della casella B1 e sul quale sarà determinato il contributo soggettivo dovuto;
- Nel caso in cui il reddito risultasse negativo o pari a zero dovrà essere indicato comunque il valore numerico 0 (zero);
- Nel caso in cui il reddito netto risultasse superiore al massimale, fissato per l’anno 2021 a € 103.055,00, il contributo soggettivo sarà determinato sulla base di tale massimale;
- Nel caso in cui i compensi per attività di Co.Co.Co. risultassero uguali o superiori al predetto massimale, va comunque dichiarato il reddito da attività libero professionale, a prescindere dall’entità dello stesso. In tal caso, il contributo soggettivo sarà pari a 0 (zero). Il contributo soggettivo sarà determinato solo in parte, nei casi in cui il massimale di 103.055,00 euro sia raggiuto sommando ai redditi da co.co.co. parte del reddito professionale.
B2 – Reddito lordo:
Per la determinazione del reddito lordo occorre prendere in considerazione gli importi indicati nei seguenti righi dei Modelli UNICO/2022 e 730/2022, dove sono dichiarati i compensi da lavoro autonomo prodotti nell’anno 2021:
UNICO 2022
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RIGO RE6 |
Totale compensi da attività professionale |
RIGO RL25 |
Proventi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno |
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RIGO RL15 |
Compensi derivanti da attività non esercitata abitualmente (colonna 2) |
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RIGO LM2 |
Totale componenti positivi (Redditi con Regime dei minimi) |
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RIGO LM22 |
Totale componenti positivi riferiti all’attività giornalistica autonoma (colonna 3/4) |
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UNICO 2022 (società di persone) |
RIGO RE6 |
Corrispettivi derivanti da attività professionale svolta in forma associata (rapportata alla quota di partecipazione- quadro RO) |
730/2022 |
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RIGO D3 |
Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno (codice 1) |
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RIGO D5 |
Corrispettivi derivanti da attività non esercitata abitualmente (codice 2) |
Per ogni rigo va considerato solo l’ammontare relativo ai compensi derivanti da attività giornalistica libero professionale escludendo, quindi, redditi da lavoro subordinato, da collaborazioni coordinate e continuative o derivanti da altre attività autonome.
- Il totale dei compensi da attività giornalistica autonoma ricavato dai suddetti quadri è il reddito professionale lordo che va indicato in corrispondenza della casella B2 e sul quale sarà calcolato il contributo integrativo;
- Nel caso in cui il reddito risultasse negativo o pari a zero dovrà essere indicato comunque il valore numerico 0 (zero);
- Coloro i quali non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi dovranno sommare gli imponibili di ciascuna certificazione rilasciata dai committenti ai fini della determinazione del reddito netto e del reddito lordo.
- Nel caso in cui i compensi per attività di Co.Co.Co. risultassero uguali o superiori al massimale (103.055,00 euro), va comunque dichiarato l’intero reddito lordo da attività libero professionale, a prescindere dall’entità dello stesso. In tal caso, il contributo soggettivo sarà pari a 0 (zero), ma risulterà interamente dovuto il contributo integrativo del 4% ed il contributo di maternità;
Quadro “C” – contributo aggiuntivo
La normativa vigente consente al giornalista di versare, a titolo volontario, un ulteriore quota di contribuzione, al fine di migliorare, incrementandola, la propria posizione assicurativa.
I giornalisti interessati ad incrementare il proprio montante contributivo devono indicare in questo spazio l’importo di contribuzione che intendono versare in aggiunta al contributo obbligatorio, con un minimo del 5% del reddito netto dichiarato.
Quadro “D” – assenza di reddito
Il presente quadro deve essere compilato esclusivamente dai giornalisti che non abbiano conseguito alcun reddito riconducibile ad attività giornalistica autonoma.
In questo quadro, il giornalista privo di redditi di natura giornalistica deve indicare se ha versato o meno la contribuzione minima e – nel caso in cui non l’abbia versata – può avvalersi della facoltà di sospendere per l’anno in questione l’iscrizione alla gestione separata, senza alcun obbligo di versamento
Quadro “E” – modalità di versamento
I contributi dovuti e risultanti dall’elaborazione della comunicazione on line possono essere versati - a scelta del giornalista - in unica soluzione entro il 31 ottobre 2022, oppure in 3 rate mensili con scadenza il 31 Ottobre, il 30 novembre ed il 31 dicembre. La modalità prescelta dovrà essere segnalata in questo quadro, barrando con un flag l’apposita casella.
IL DIRIGENTE
F.to Augusto Moriga