Contributi: Circolare PC/06/CV del 06/05/2009
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Prot. N.....16995/U...................... Allegati ………
A TUTTE LE AZIENDE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ISCRITTE
ALLA F.N.S.I.
ALLA F.I.E.G.
ALLA AERANTI CORALLO
ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA
ALLA CASAGIT
OGGETTO:
1. rinnovo cnlg fieg-fnsi - nuovi minimi retributivi Si rende noto che la FNSI e la FIEG hanno raggiunto l’intesa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico, valido dal primo aprile 2009 al 31 marzo 2013 per la parte normativa e al 31 marzo 2011 per quella economica. Di conseguenza, si è provveduto all’aggiornamento dei minimi retributivi contrattuali per la determinazione della contribuzione dovuta all’INPGI, nonché all’istituzione di due nuove qualifiche contrattuali (“Redattore Esperto” e “Redattore Senior”). Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile su supporto magnetico) è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura (versione 3.9.4). Tali aggiornamenti possono essere acquisiti direttamente dal sito internet dell’Istituto www.inpgi.it, nella sezione “notizie per le aziende”. Sono interessate al suddetto aggiornamento tutte le aziende iscritte che applicano il Contratto FIEG/FNSI, nonché tutte le altre aziende editoriali e radiotelevisive in ambito nazionale che - pur non aderendo alla predetta disciplina collettiva - sono comunque tenute al rispetto dei minimi retributivi previsti da tale CCNL, ai fini della determinazione delle contribuzioni dovute all’INPGI (Vedi Circ. 01/2009). Ad ogni buon fine, si riportano i nuovi minimi contrattuali, in vigore dal 1° aprile 2009:
Si ricorda che, per i collaboratori fissi ed i corrispondenti ex artt. 2 e 12 del CNLG e per i pubblicisti operanti nelle redazioni decentrate ex art. 36 del CNLG con orario compreso tra 18 e 23 ore settimanali, le contribuzioni dovute all’INPGI non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori ai valori minimi previsti dall’art.7 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in legge n. 638/1983 e successive modificazioni ed integrazioni (vedi Circolare INPGI n. 1/2009 e n. 2/2009), che - per l’anno 2009 - risultano determinati in Euro 43,49 giornalieri, pari a Euro 1.130,74 mensili. Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura (versione 3.9.4). Tali aggiornamenti possono essere acquisiti direttamente dal sito internet dell’Istituto www.inpgi.it, nella sezione “notizie per le aziende”. ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ In merito alle disposizioni contrattuali relative alla contribuzione per l’assicurazione infortuni ed alla contribuzione per gli ammortizzatori sociali saranno fornite - a breve - apposite disposizioni. 2. sospensione versamento contributi sisma abruzzo 2009. A seguito degli eventi sismici che hanno colpito la città di L’Aquila ed altri comuni dell’Abruzzo in data 6 aprile 2009, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009, ha disposto la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sino al 30 novembre 2009, senza disporre nulla circa le modalità di recupero. La sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, è concessa per coloro i quali operavano alla data del 5 aprile 2009 nei comuni interessati dagli eventi sismici, come individuati dal D.P.C.M. del 16 aprile 2009, fino al 30 novembre 2009. . I comuni interessati dagli eventi sismici, come individuati con DPCM del 16 aprile 2009, sono i seguenti: Provincia dell’Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant’Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi; I contributi previdenziali ed assistenziali, il cui pagamento viene sospeso, sono quelli con scadenza legale di versamento nel periodo: 6 aprile 2009 - 30 novembre 2009. La sospensione riguarderà quindi i periodi di paga di competenza da "marzo 2009" a "ottobre 2009”. I soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che possono usufruire della sospensione contributiva, sono: Il settore pubblico è, invece, escluso dalla facoltà di sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (legge n. 290/2006). Il datore di lavoro e/o il committente che intende usufruire della sospensione contributiva, deve sospendere sia la propria quota che quella a carico del lavoratore, non essendo le due sospensioni fruibili in maniera disgiunta. Si precisa che la sospensione è concessa solo ed esclusivamente ai soggetti che operano nella zona interessata dal sisma. A tal fine, quindi, è irrilevante la collocazione della sede legale senza dipendenti. La predetta Ordinanza sospende i versamenti contributivi, ma non gli adempimenti connessi. Di conseguenza, i datori di lavoro ed i committenti interessati dovrebbero comunque provvedere all’inoltro delle denunce contributive mensili (procedure DASM). Tuttavia, coerentemente con l’operato di altri enti previdenziali, stante la gravità della situazione, gli interessati potranno inviare le denunce telematiche entro e non oltre il termine del 30 novembre 2009 o altro termine, se successivamente prorogato. I datori di lavoro ed i committenti che intendano usufruire della sospensione del versamento dei contributi devono, necessariamente, presentare apposita istanza all’INPGI, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti. Il modulo (ISTANZA DI SOSPENSIONE del versamento dei contributi PER CALAMITA’ NATURALI) è reperibile nella sezione “modulistica” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it. Si ricorda, infine, che gli importi dei contributi già versati, ancorché riferiti a periodi interessati dalla sospensione, non potranno essere oggetto di ripetizione. 3. ulteriori chiarimenti sul regime previdenziale per i giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; A seguito delle numerose richieste di chiarimento presentate dai committenti in merito all’obbligo di assicurazione presso la gestione separata di cui al Dlgs 103/96, si forniscono – di seguito – alcuni chiarimenti: a) tutti i giornalisti che abbiano in corso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché abbiano compiuto il 65° anno di età e per tale ragione siano già stati esclusi dall’obbligo assicurativo, a decorrere dal 1/01/2009, sono obbligatoriamente iscritti o reiscritti presso la Gestione medesima; b) per quanto riguarda i collaboratori non residenti in Italia, si ricorda che il legislatore, con la legge n. 342/2000, ha innovato la previgente normativa, qualificando i redditi di collaborazione coordinata e continuativa quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed ha inserito i redditi da co.co.co., tra quelli che si considerano, comunque, prodotti in Italia se corrisposti da: Tuttavia, sono ammesse delle deroghe, restando salve le disposizioni riferite ad eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra il Governo italiano e quello di altri Paesi. Di conseguenza, la ricorrenza dell’obbligo contributivo in Italia deve essere valutata caso per caso, in base al Paese estero di residenza. Per le collaborazioni coordinate e continuative, che in genere non sono tipologie previste dalle convenzioni in argomento, si ritiene che le stesse siano da ricondurre alla disciplina del lavoro dipendente, da assoggettare a contribuzione, in linea di massima, nello Stato Estero (convenzionato) in cui viene svolta l’attività. c) per quanto riguarda la corretta individuazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nei casi in cui non sia stato stipulato un formale contratto, si precisa che - ai fini della configurabilità del rapporto di parasubordinazione di cui all’art. 409 cod. proc. civ., n. 3 - è richiesta la continuità della prestazione e la coordinazione della stessa con l'attività del committente. Per ritenere l'esistenza del rapporto di collaborazione devono sussistere, quindi, i seguenti requisiti: Pertanto, in applicazione dei predetti principi, deve essere ravvisata l'esistenza della parasubordinazione nell'attività esercitata in forma autonoma da un giornalista tutte le volte che tale attività risulti assoggettata alle direttive e all'ingerenza del preponente e che il rapporto di collaborazione non si esaurisca in episodiche prestazioni professionali, ma sussista una reiterazione di incarichi collegati con le finalità perseguite dal committente (v. in tal senso Cass. 9 settembre 1995, n. 9550, Cass. 15 aprile 1991, n. 4030 e Cass. 26 ottobre 1990, n. 10382). Distinti saluti. Il Dirigente
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