Contributi: Circolare PC/06/CV del 06/05/2009

 

 


SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA

Prot. N.....16995/U...................... Allegati ………
              
Circolare n._6 del  6/05/2009

 

A TUTTE LE AZIENDE  E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  ISCRITTE
Loro Sedi

 

ALLA   F.N.S.I.
Roma

 

ALLA   F.I.E.G.
Roma e Milano

 

ALLA  AERANTI  CORALLO
Ancona

 

ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
Roma

 

AGLI  UFFICI  DI  CORRISPONDENZA
Loro Sedi

 

ALLA  CASAGIT
Roma

 

OGGETTO:

  1. rinnovo  cnlg  fieg-fnsi  - nuovi minimi retributivi;
  2. sospensione versamento contributi sisma  abruzzo 2009;
  3. ulteriori chiarimenti sul regime   previdenziale per i giornalisti  titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

 

 

 

1. rinnovo  cnlg  fieg-fnsi  - nuovi minimi retributivi

Si rende noto che la FNSI e la FIEG  hanno raggiunto l’intesa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico, valido dal primo aprile 2009 al 31 marzo 2013 per la parte normativa e al 31 marzo 2011 per quella economica.

Di conseguenza, si è provveduto all’aggiornamento dei minimi retributivi contrattuali per la determinazione della contribuzione dovuta all’INPGI, nonché all’istituzione di due nuove qualifiche contrattuali (“Redattore Esperto” e “Redattore Senior”).  Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile su supporto magnetico)  è necessario procedere all’aggiornamento del software  relativo a tale procedura (versione 3.9.4). Tali  aggiornamenti possono essere acquisiti direttamente dal sito internet dell’Istituto www.inpgi.it, nella sezione “notizie per le aziende”.

Sono interessate al suddetto aggiornamento tutte le aziende iscritte che applicano il Contratto FIEG/FNSI, nonché  tutte le altre aziende editoriali e radiotelevisive in ambito nazionale che - pur non aderendo alla predetta disciplina collettiva -  sono comunque tenute al rispetto dei minimi retributivi previsti da tale CCNL, ai fini della determinazione delle contribuzioni dovute all’INPGI (Vedi Circ. 01/2009).

Ad ogni buon fine, si riportano i nuovi minimi contrattuali, in vigore dal 1° aprile 2009:

 

Qualifica

Tabellare

Contingenza

TOTALE

DIRETTORE

2.404,47

         613,23

3.017,70

VICE DIR. CONDIR.

    2.404,47

         613,23

3.017,70

CAPO REDATTORE

     2.404,47

         593,01

 2.997,48

VICE CAPO REDATTORE

     2.231,28

         586,27

 2.817,55

CAPO SERVIZIO

     2.133,61

         581,89

  2.715,50

INVIATO

       2.133,61

         581,89

  2.715,50

REDATTORE SENIOR

   2.133,61

         581,89

   2.715,50

VICE CAPO SERVIZIO

    2.005,46

         576,67

   2.582,13

REDATTORE ESPERTO

    2.005,46

         576,67

   2.582,13

CINEOPERATORI

     1.892,84

         571,87

   2.464,71

REDATTORE più 30 mesi

     1.892,84

         571,87

   2.464,71

REDATTORE meno 30 mesi

    1.370,36

         555,88

  1.926,24

PRATICANTE più 12 mesi

    1.101,63

         543,78

  1.645,41

PRATICANTE meno 12 mesi

      678,96

         531,69

  1.210,65

PUBBLICISTA RED. DEC.   (24 ore)

     1.147,43

                -  

   1.147,43

 

 

Si ricorda che, per i collaboratori fissi  ed i corrispondenti ex artt. 2 e 12 del CNLG e per i pubblicisti operanti nelle redazioni decentrate ex art. 36 del CNLG con orario compreso tra 18 e 23 ore settimanali, le contribuzioni dovute all’INPGI non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori ai valori minimi previsti dall’art.7 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in legge n. 638/1983 e successive modificazioni ed integrazioni (vedi Circolare INPGI n. 1/2009 e n. 2/2009), che - per l’anno 2009 -  risultano determinati in  Euro 43,49   giornalieri, pari a Euro 1.130,74 mensili. 

Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile)  è necessario procedere all’aggiornamento del software  relativo a tale procedura (versione 3.9.4). Tali  aggiornamenti possono essere acquisiti direttamente dal sito internet dell’Istituto www.inpgi.it, nella sezione “notizie per le aziende”.

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In merito alle disposizioni contrattuali relative alla contribuzione per l’assicurazione infortuni ed alla contribuzione per gli ammortizzatori sociali saranno fornite - a breve - apposite disposizioni.

2. sospensione versamento contributi sisma  abruzzo 2009.

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito la città di L’Aquila ed altri comuni dell’Abruzzo in data 6 aprile 2009, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Ordinanza  n. 3754 del 9 aprile 2009, ha disposto la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sino al 30 novembre 2009, senza disporre nulla  circa le modalità di recupero.

 La sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali,  ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, è concessa per coloro i quali operavano  alla data del 5 aprile 2009  nei comuni interessati dagli eventi sismici, come individuati dal D.P.C.M. del 16 aprile 2009, fino al 30 novembre 2009. .

I comuni interessati dagli eventi sismici, come individuati con DPCM del 16 aprile 2009,  sono i seguenti:

Provincia dell’Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant’Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi;
Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia;
Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de’ Passeri.

I contributi previdenziali ed assistenziali, il cui pagamento viene sospeso, sono quelli con scadenza legale di versamento nel periodo: 6 aprile 2009 - 30 novembre 2009. La sospensione riguarderà quindi i periodi di paga di competenza da "marzo 2009" a "ottobre 2009”.

 I soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che possono usufruire della sospensione contributiva, sono:
-  i datori di lavoro privati;
-  i committenti, con giornalisti  iscritti alla gestione separata di cui al Dlgs 103/96.

Il settore pubblico è, invece, escluso dalla facoltà di sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali  (legge n. 290/2006).

Il datore di lavoro e/o il committente  che intende usufruire della sospensione contributiva,  deve sospendere sia la propria quota che  quella a carico del lavoratore, non essendo le due sospensioni fruibili in maniera disgiunta.

Si precisa che la sospensione è concessa solo ed esclusivamente ai soggetti che operano nella zona interessata dal sisma. A tal fine, quindi, è irrilevante la collocazione della sede legale senza dipendenti.

La predetta Ordinanza sospende i versamenti contributivi, ma non gli adempimenti connessi. Di conseguenza,  i datori di lavoro ed i committenti interessati dovrebbero comunque provvedere all’inoltro delle denunce contributive mensili (procedure DASM). Tuttavia, coerentemente con l’operato di altri enti previdenziali, stante la gravità della situazione, gli interessati potranno inviare le denunce telematiche entro e non oltre il termine del 30 novembre 2009  o altro termine, se successivamente prorogato.

I datori di lavoro ed i committenti che intendano usufruire della sospensione del versamento dei contributi devono, necessariamente, presentare apposita istanza all’INPGI, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti. Il modulo (ISTANZA DI SOSPENSIONE  del versamento dei  contributi  PER CALAMITA’ NATURALI) è reperibile nella sezione “modulistica” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it.

Si ricorda, infine, che gli importi dei contributi già versati, ancorché riferiti a periodi interessati dalla sospensione, non potranno essere oggetto di ripetizione.

3.  ulteriori chiarimenti sul regime   previdenziale per i giornalisti  titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

A seguito delle numerose richieste di chiarimento presentate dai committenti in merito all’obbligo di assicurazione presso la gestione separata di cui al Dlgs 103/96,  si forniscono – di seguito – alcuni chiarimenti:

a)  tutti i giornalisti che abbiano in corso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché abbiano compiuto il 65° anno di età e per tale ragione siano già stati esclusi dall’obbligo assicurativo, a decorrere dal 1/01/2009, sono obbligatoriamente iscritti o reiscritti presso la Gestione medesima;

b)   per quanto riguarda i collaboratori non residenti in Italia, si ricorda che il legislatore, con la legge n. 342/2000,  ha innovato la previgente normativa,  qualificando i redditi di collaborazione coordinata e continuativa quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed ha inserito i redditi da co.co.co., tra quelli che si considerano, comunque, prodotti in Italia se corrisposti da:
·        Stato italiano;
·        soggetti residenti nello Stato italiano;
·        stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano di soggetti non residenti.
 
Deve ritenersi, quindi,  che in tale contesto normativo i redditi da collaborazione coordinata e continuativa percepiti da soggetti non residenti in Italia, nell’attuale qualificazione di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, devono essere considerati imponibili ai fini contributivi se l’attività è svolta in Italia o, comunque,  se il committente è italiano.

Tuttavia, sono ammesse delle deroghe, restando salve le disposizioni riferite ad eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra il Governo italiano e quello di altri Paesi. Di conseguenza, la ricorrenza dell’obbligo contributivo in Italia deve essere valutata caso per caso, in base al Paese estero di residenza.

Per le collaborazioni  coordinate e continuative, che in genere  non sono tipologie previste dalle convenzioni in argomento,  si ritiene che le stesse siano da ricondurre alla disciplina del lavoro dipendente, da assoggettare a contribuzione, in linea di massima,  nello Stato Estero (convenzionato)  in cui viene svolta l’attività.
                                                                                                  
A tal proposito,   anche il Regolamento U.E. n. 118/97, in materia di sicurezza sociale, come pure la quasi totalità delle convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale,  prevedono che la legislazione applicabile, sia per i lavoratori autonomi che per quelli dipendenti, in linea di principio e fatte salve specifiche eccezioni (ad esempio i casi di distacco), è quella dello Stato nel quale viene  esercitata l’attività;

c)   per quanto riguarda la corretta individuazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nei casi in cui non sia stato stipulato un formale contratto, si precisa che - ai fini della configurabilità del rapporto di parasubordinazione di cui all’art. 409  cod. proc. civ., n. 3 -  è richiesta la continuità della prestazione e la coordinazione della stessa con l'attività del committente.

      Per ritenere l'esistenza del rapporto di collaborazione devono sussistere, quindi,  i seguenti  requisiti:
-     la continuità, che ricorre quando la prestazione perdura nel tempo e comporta un impegno costante del prestatore a favore del committente. La continuità - che è ravvisabile anche quando si tratti di prestazione unica, ma richiedente una attività prolungata - implica, in caso di unicità dell'opus, una interazione fra le parti, dopo la stipula del contratto, non limitata ai momenti dell'accettazione dell'opera e del versamento del corrispettivo (Cass., n. 6052 del 1986);
-     la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore. Il coordinamento consiste, quindi, nella connessione funzionale fra l'attività del prestatore d'opera e quella del destinatario della prestazione (sia questi imprenditore o meno), sì che l’opera realizzata rappresenti il risultato della loro collaborazione.

      Pertanto, in applicazione dei predetti principi, deve essere ravvisata l'esistenza della parasubordinazione nell'attività esercitata in forma autonoma da un giornalista  tutte le volte che tale attività risulti assoggettata alle direttive e all'ingerenza del preponente e che il rapporto di collaborazione non si esaurisca in episodiche prestazioni professionali, ma sussista una reiterazione di incarichi collegati con le finalità perseguite dal committente (v. in tal senso Cass. 9 settembre 1995, n. 9550, Cass. 15 aprile 1991, n. 4030 e Cass. 26 ottobre 1990, n. 10382).
d)   In merito alla corretta applicazione delle aliquote contributive, ad integrazione di quanto già comunicato nella circolare INPGI n. 5 del 10/03/2009, si precisa che il collaboratore può essere considerato già assicurato ad altra gestione previdenziale solo ed esclusivamente nei casi in cui l’interessato sia soggetto al versamento contributivo a seguito del contemporaneo svolgimento di altra attività lavorativa. Vale a dire, quindi, che svolga contestualmente all’attività giornalistica   altra attività lavorativa di altra natura.
      A tal fine, è irrilevante la circostanza che il giornalista sia iscritto, o sia stato iscritto, ad altro regime previdenziale per attività lavorativa svolta in periodi diversi da quelli connessi alla collaborazione giornalistica.
      Al riguardo, si precisa, altresì, che l’eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione presso la gestione previdenziale INPGI sostitutiva dell’AGO  (c.d. Gestione Principale) - presso la quale, contrariamente al sistema generale,  il versamento volontario è compatibile con l’eventuale obbligo assicurativo connesso allo svolgimento di attività autonoma - non comporta l’applicazione dell’aliquota contributiva ridotta e gli interessati devono essere considerati quali non assicurati presso altro regime previdenziale.

Distinti saluti.

Il Dirigente
(Dott.ssa Maria I. Iorio)

 

 

 

 

 

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