Contributi: Circolare PC/03/CO del 18 gennaio 2001
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Contributi: Circolare PC/03/CO del 18 gennaio 2001 Servizio Riscossione Contributi e Vigilanza Circolare Oggetto: Iscrizione dei giornalisti pubblicisti alla Gestione Previdenziale Principale I.N.P.G.I. Istruzioni operative. L'articolo 76, comma primo, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 ha modificato l'articolo 38 della legge n. 416/81 affidando all'I.N.P.G.I., in regime di sostitutività, la gestione non solo delle forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti ma anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963 n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica a decorrere dall'entrata in vigore della stessa legge n. 388/2000. Sempre il predetto primo comma prevede la possibilità per i giornalisti pubblicisti di optare per il mantenimento della propria posizione assicurativa presso la gestione INPS, opzione esercitabile entro 6 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2001. Conseguentemente a decorrere dalla denuncia delle retribuzioni del mese di gennaio 2001, da presentare entro il 20 febbraio 2001, le aziende che abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato, di natura giornalistica, con giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963 n. 69, dovranno includere tali dipendenti nella denuncia inviata mensilmente. Nell'ipotesi che l'azienda non risulti già iscritta presso la Gestione Previdenziale Principale dell'I.N.P.G.I. dovrà presentare richiesta in tal senso. In ogni caso dovranno essere comunicati i nominativi dei pubblicisti che hanno presentato formale opzione per la permanenza presso la Gestione INPS, con la contestuale trasmissione di copia dell'opzione stessa. Resta inteso che i versamenti contributivi relativi al periodo lavorativo che va dal 01/01/2001 alla data dell'eventuale opzione devono essere effettuati in favore dell'I.N.P.G.I., che provvederà - nell'ipotesi che tale opzione venga esercitata- a trasferirli all'INPS. In questo caso le aziende dovranno versare a quest'ultimo Ente il saldo corrispondente alla differenza fra la contribuzione dovuta all'I.N.P.G.I. e quella più elevata dovuta all'INPS. Sempre il primo comma del predetto articolo 76 della legge n. 388/2000 dispone che "resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi". E' di conseguenza necessario, per consentire l'applicazione di tali benefici, che vengano indicati analiticamente, con separata comunicazione, sia i nominativi dei dipendenti che ne usufruiscono sia la normativa in base alla quale sono stati concessi. Nella compilazione dei modelli di denuncia indirizzati all'I.N.P.G.I., le aziende che abbiano alle proprie dipendenze anche personale pubblicista dovranno utilizzare le qualifiche già impiegate per la denuncia dei dipendenti giornalisti praticanti e professionisti, con la seguente ulteriore specificazione: premettere al codice qualifica dei dipendenti i seguenti valori numerici: - 1 = professionista; - 2 = praticante; - 3 = pubblicista. Esempio: Caio, redattore ordinario, professionista = 1 007; Caio, redattore ordinario, pubblicista = 3 007; Caio, praticante + 12 = 2 901. Le aziende che utilizzano la denuncia cartacea, devono compilare, per quanto riguarda le retribuzioni di gennaio 2001, oltre ai modelli DASC 1 e DASC 3, anche il modello DASC 2 inserendo i nominativi dei dipendenti giornalisti pubblicisti con i relativi dati anagrafici richiesti. Per le aziende che utilizzano, invece, il sistema di denuncia su supporto informatico (procedura DASM) i predetti dati dovranno essere indicati utilizzando la funzione "nuovo dipendente" con le specificazioni indicate. Le aliquote contributive cui va fatto riferimento sono quelle già note riferite ai dipendenti giornalisti praticanti e professionisti. Vanno invece escluse dal computo, nel caso dei pubblicisti: - il contributo per il Fondo Integrativo dell'1,50%; - l'addizionale dello 0,35%; - il contributo di solidarietà del 10% sull'importo dell'1,50% per il Fondo Integrativo. Per quanto riguarda, invece, il contributo contro gli infortuni si fa riserva di fornire, a breve, ulteriori istruzioni. Momentaneamente le aziende dovranno continuare a versare il predetto contributo assistenziale secondo le modalità utilizzate sino al 31/12/2000. Il Capo Servizio Riscossione Contributi e Vigilanza Dr. Antonio Marzioli |