Contributi - Circolare PC/127/CO del 15 luglio 1999
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Contributi: Circolare PC/127/CO del 15 luglio 1999 Roma, 15 luglio 1999 Servizio Riscossione Contributi e Vigilanza Prot. N. PC/127/CO Circolare A TUTTE LE AZIENDE EDITORIALI Loro Sedi ALLA F.N.S.I. Roma ALLA F.I.E.G. Roma - Milano AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA Loro Sedi ALLA CASAGIT Roma Oggetto: 1. Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche ed Umbria. 2. Precisazioni in ordine al contributo dovuto sui versamenti effettuati al "Fondo di Previdenza Complementare" di cui all'Accordo del 4 giugno 1998 stipulato tra FNSI e FIEG. 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2908/98, il versamento all'I.N.P.G.I. delle somme dovute (contributi di previdenza ed assistenza sociale) e non corrisposte, per effetto della sospensione disposta sino al 30/06/99 in seguito alla crisi sismica di cui in oggetto, dovrà essere effettuato, a decorrere da marzo 2000, in rate mensili secondo le modalità indicate dal predetto articolo. Conseguentemente i soggetti che abbiano usufruito della predetta sospensione (soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 2668/97 del Ministero dell'Interno, così come integrato dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2694/97, le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale) a decorrere dalla suddetta data dovranno effettuare la restituzione dei contributi sospesi, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri aggiuntivi, (entro il 20° giorno di ogni mese) "con una rateizzazione, su base mensile, tale da comportare una percentuale aggiuntiva non superiore al 30 per cento della rata ordinaria che devono corrispondere le imprese". Le predette somme dovranno essere versate, specificando nella causale "rata contributi sospesi per calamità naturali"(Codice: R005). Sempre per ciò che concerne le modalità di versamento delle predette somme si fa riserva di fornire successive istruzioni. 2. Con precedenti circolari del 31 maggio (Prot. N. PC/105/CO) e dell'11 giugno (Prot. N. PC/111/CO) sono state fornite istruzioni circa la contribuzione dovuta per i versamenti effettuati al "Fondo di Previdenza Complementare" di cui all'Accordo del 4 giugno 1998 stipulato tra FIEG e FNSI. In particolare nella circolare del 31 maggio sono state richiamate integralmente, per completezza di informazione, le disposizioni dell'art. 12 della legge n. 153/69, modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 314/97, relative ai fondi complementari, ivi compresa la disposizione relativa al contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2% sulla contribuzione oggetto di deduzione fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 579/95. Si chiarisce, rispondendo ai quesiti rivolti, che quest'ultima disposizione, riportata - come detto - per completezza di trascrizione della norma di riferimento, non trova applicazione nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria I.N.P.G.I. in quanto è connessa a forme previdenziali fondate sul sistema contributivo, estranee, quindi, al sistema I.N.P.G.I. Il Capo Servizio Riscossione Contributi e Vigilanza (Dr. Antonio Marzioli)
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