Contributi - Circolare PC/111/CO del 11 giugno 1999

 

 

Contributi - Circolare PC/111/CO del 11 giugno 1999
Oggetto: chiarimenti sulle 500.000 Lire di "una tantum" previste dall'art. 3 dell'Accordo
stipulato tra FNSI e FIEG il 04/06/98.



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Circolare




Oggetto: chiarimenti sulle 500.000 Lire di "una tantum" previste dall'art. 3 dell'Accordo stipulato tra FNSI e FIEG il 04/06/98.


Sono pervenute a questo Istituto numerose richieste di chiarimenti circa gli obblighi contributivi che gravano sulla somma di Lire 500.000 di "una tantum" da versare, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma dell'Accordo stipulato tra FNSI e FIEG il 04/06/98, al Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani.

Con circolare I.N.P.G.I. Prot. PC/105/CO del 31/05/99 è stato chiarito che sulle somme versate direttamente dall'azienda al predetto Fondo, anziché al dipendente, è dovuto il solo contributo di solidarietà del 10%.

Va peraltro sottolineato che la procedura prevista nell'Accordo del 04/06/98 differisce sostanzialmente da tale ipotesi in quanto le parti stipulanti hanno optato per la diversa soluzione "dell'inserimento nella retribuzione" delle 500.000 Lire di "una tantum" e della successiva devoluzione di queste al Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani.

Da ciò deriva che, in base al principio generale di cui all'art. 12 della legge n. 153/69, rientrando tale emolumento (una tantum di Lire 500.000) nella retribuzione mensile ordinaria, è dovuta sullo stesso la contribuzione ordinaria e non il contributo di solidarietà del 10%.

Le aziende dovranno dunque inserire nella retribuzione del mese di giugno 1999 o di luglio 1999 (il versamento a favore del Fondo può infatti essere effettuato presso la Casagit entro il 10 giugno 1999 o entro il 10 luglio 1999) le 500.000 Lire di una tantum. Tale somma dovrà essere indicata nella denuncia mensile di competenza (denuncia I.N.P.G.I. da presentare entro il 20 luglio 1999 nel caso di corresponsione dell'una tantum effettuata a giugno 1999; denuncia I.N.P.G.I. da presentare entro il 20 agosto 1999 nel caso di corresponsione dell'una tantum effettuata a luglio 1999) distinta dalla retribuzione ordinaria come ulteriore forma di retribuzione. Per le aziende che si avvalgono della procedura DASM l'una tantum corrisposta dovrà essere indicata su una seconda riga di retribuzione a giorni zero utilizzando l'evento"RIN01 - Rinnovo contrattuale".


Il Capo Servizio
Riscossione Contributi e Vigilanza
(Dr. Antonio Marzioli)

 

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