Contributi - Circolare PC/45/CO del 30/06/98

 

 

Contributi: Circolare PC/45/CO del 30/06/98
Oggetto: precisazioni in merito al contributo aggiuntivo (art. 3 ter legge 438/92)

 

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Oggetto: precisazioni in merito al contributo aggiuntivo previsto dall'art.3 ter legge 438/92.



Si comunica che, in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, del bilancio consuntivo riferito all'anno 1997 è stata determinata in L. 107.680.000 la fascia retributiva oltre la quale deve essere corrisposta l'aliquota aggiuntiva dell'1% (posta a carico del dipendente), prevista dall'art.3 ter legge 438/92.

L'importo indicato, rapportato a 12 mesi, è pari a L. 8.973.000.

Si comunica altresì che, tenuto conto delle richieste pervenute dalle Aziende, si è deciso di uniformare le procedure di riscossione del contributo anzidetto a quelle adottate dall'INPS. Pertanto il pagamento del contributo deve essere effettuato con frequenza mensile, contestualmente alla restante contribuzione.

Il sistema della mensilizzazione può rendere necessarie operazioni di conguaglio, che dovranno essere effettuate con la denuncia relativa al mese di dicembre di ogni anno; in tale mensilità va altresì effettuato il conguaglio riferito alla mensilità aggiuntiva corrisposta nel mese di giugno. Relativamente ai dipendenti per i quali viene a cessare il rapporto di lavoro in corso d'anno, il conguaglio, se necessario, va effettuato con la denuncia relativa al mese nel quale si è verificata la cessazione.

Sempre in presenza di interruzione del rapporto di lavoro, nell'ipotesi che il giornalista abbia percepito una retribuzione mensile superiore a L. 8.973.000, ed abbia quindi dovuto corrispondere l'aliquota aggiuntiva di cui alla L. 438/92, pur non avendo maturato - al momento dell'interruzione - una retribuzione complessiva superiore a L. 107.680.000, l'Azienda sarà tenuta ad effettuare un conguaglio a favore del giornalista di importo pari alle ritenute effettuate ai sensi della L. 438/92.

Per consentire il calcolo delle ritenute da effettuare, le Aziende, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno rilasciare al giornalista (inviandone copia all'INPGI) una dichiarazione attestante le retribuzioni corrisposte nell'anno; il giornalista, qualora nel corso dello stesso anno inizi un nuovo rapporto di lavoro, dovrà consegnare tale certificazione al nuovo datore di lavoro che ne dovrà tener conto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 ter della citata L. n.438/92.

L'eventuale omissione sarà sanzionata ai sensi delle Leggi n. 48/88 e n. 662/96.

La procedura DASM è resa coerente con le nuove disposizioni.



 

Il Capo Servizio Riscossione
Contributi e Vigilanza
(Dr. Antonio Marzioli)

 

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