DISOCCUPAZIONE
Accedi al sito https://istanzeonline.inpgi.it
per i modelli DIS1 e DIS3 on line
A seguito della riforma INPGI, tutte le prestazioni erogate sono valutate ai fini del diritto e della misura, al nuovo sistema di accredito della contribuzione, non più espresso in mesi, bensì in settimane.
REQUISITI PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE
1. Cessazione involontaria del rapporto di lavoro dipendente:
• licenziamento
• cessazione contratti a termine
• dimissioni per giusta causa *
• dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità (sentenza Corte Costituzionale n. 269/2002);
• risoluzioni consensuali intervenute nell'ambito di una procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 7 della legge 604/66 così come modificato dall'art. 1 comma 40 legge 92/2012);
Sono esclusi dalla fruizione dell’indennità di disoccupazione i giornalisti che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale, fatti salvi i casi sopra elencati.
2. Almeno 3 contributi mensili (pari a 13 settimane), per l’assicurazione contro la disoccupazione, accreditati (versati o dovuti) nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
3. Iscrizione alla Gestione Sostitutiva dell’Ago da almeno un biennio rispetto la data di cessazione del rapporto di lavoro.
* DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA
Sulla base di quanto finora indicato dalla giurisprudenza, si considerano "per giusta causa" le dimissioni determinate:
a. dal mancato pagamento della retribuzione;
b. dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
c. dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative (demansionamento);
d. da mobbing (crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi);
e. dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda (Corte di Giustizia Europea, sentenza del 24 gennaio 2002);
f. dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 del codice civile (Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999);
g. dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione, sentenza n. 5977/1985).
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA GIUSTA CAUSA
Alla domanda di disoccupazione, il giornalista dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (tranne nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni) da cui risulti la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro, nonché altri documenti idonei ad attestare la giusta causa, quali diffide, esposti, denunce,citazioni, ricorsi d’urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze, ecc..
Inoltre l’interessato, dovrà impegnarsi a comunicare all’INPGI l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.
Se l’esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni, l’INPGI recupererà l’indennità di disoccupazione eventualmente corrisposta.
ACCORDI EXTRA GIUDIZIARI
Onde evitare raggiri della norma, si precisa che in caso di sottoscrizione di accordi extragiudiziali intervenuti successivamente alle dimissioni per giusta causa, affinché l’INPGI non proceda alla revoca del trattamento e al recupero dell’indennità eventualmente già erogata, sarà necessario che dalla transazione emerga espressamente:
• il riconoscimento da parte del datore di lavoro della giusta causa;
• il riconoscimento dell’indennità di mancato preavviso (come da contratto) con impegno e versamento da parte del datore di lavoro dei relativi contributi previdenziali;
• la corrispondenza del titolo con cui vengono riconosciute le somme al giornalista, con i motivi addotti per la giusta causa. A titolo di esempio, se la giusta causa è il mancato pagamento delle retribuzioni, nella transazione le somme pattuite dovranno essere riconosciute a titolo di retribuzioni non corrisposte o differenze retributive, con impegno del datore di lavoro al pagamento dei relativi contributi previdenziali.
Il diritto all’indennità si consegue anche nel caso in cui sia stata prestata attività lavorativa nel biennio precedente lo stato di disoccupazione, con almeno tre mensilità di contribuzione accreditata, fermo restando il requisito del biennio di iscrizione all’Istituto. In questa seconda ipotesi si parla di ammissione al trattamento con requisito ridotto.
AMMONTARE DELL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE
Per i rapporti di lavoro cessati a decorrere dal 21.02.2017, l'indennità mensile è pari al 60% della retribuzione media degli ultimi dodici mesi lavorati entro il limite del massimale della retribuzione del redattore ordinario.
A decorrere dal 181° giorno, l'indennità giornaliera di disoccupazione è progressivamente ridotta del 5% ogni 30 giorni, fino ad una riduzione massima del 50%, come riportato nella tabella sottostante:
Dal | Al | % di riduzione dell'indennità giornaliera |
---|---|---|
1° giorno | 180° giorno | ---- |
181° giorno | 210° giorno |
5 % |
211° giorno | 240° giorno | 10% |
241° giorno | 270° giorno | 15% |
271° giorno | 300° giorno | 20% |
301° giorno | 330° giorno | 25% |
331° giorno | 360° giorno | 30% |
361° giorno | 390° giorno | 35% |
391° giorno | 420° giorno | 40% |
421° giorno | 450° giorno | 45% |
451° giorno | 720° giorno | 50% |
Anno 2021: importo massimo di disoccupazione
- € 56,30 giornaliero
- € 1.745,30 mensile (netto € 1.400,00 circa)
L'INPGI, operando come sostituto d'imposta, tratterà ogni mese sull'indennità, la relativa percentuale IRPEF.
• Trattamento ridotto (da 13 a 51 contributi settimanali accreditati). L’indennità di disoccupazione ordinaria viene corrisposta per un periodo corrispondente ai giorni di effettiva durata del rapporto di lavoro, con un massimo di giorni indennizzabili pari a 360.
• Trattamento intero (almeno 52 contributi settimanali accreditati). L’iscritto avrà diritto al sussidio ordinario per una durata massima di 360 gg ed al sussidio straordinario pari a 360 gg..
In caso di licenziamento, laddove venga riconosciuta un'indennità per mancato preavviso, il giornalista ha facoltà di chiedere che il trattamento di disoccupazione decorra dal giorno successivo la data di cessazione del rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello di scadenza del mancato preavviso.
Durante tutto il periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria vengono accreditati i contributi figurativi semprechè vi sia erogazione del sussidio in tale periodo.
Durante tutto il periodo di godimento del sussidio straordinario di disoccupazione, non vengono accreditati i contributi figurativi.
SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLA CORRESPONSIONE
- In caso di rioccupazione per un periodo non superiore a 6 mesi, il trattamento di disoccupazione viene sospeso, per riprendere successivamente fino allo scadere del periodo massimo indennizzabile cui il giornalista aveva diritto.
- In caso di rioccupazione superiore a sei mesi, il trattamento viene a cessare, e il giornalista potrà inoltrare una nuova domanda a condizione che ricorrano i requisiti.
DISOCCUPAZIONE ON LINE: COSA FARE PER OTTENERE L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE
A decorrere dal 6 maggio 2019, tutti i giornalisti interessati al trattamento di disoccupazione, dovranno utilizzare la nuova modalità on line, accedendo al sito nell’apposita area riservata https://istanzeonline.inpgi.it , attraverso le proprie credenziali (codice iscritto e password).
Il sito sarà attivo tutti i giorni (sabati e domeniche compresi) dalle 08:00 alle 20:00.
Per maggior informazioni, relative all'utilizzo del nuovo sito, accedere al seguente link.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. Modello DIS 2 - certificazione del datore di lavoro attestante l'ammontare della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi del rapporto di lavoro, OPPURE documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro più ultime buste paga.
2. Modello detrazione d’imposta
3. Modello per comunicare le coordinate bancarie
4. Modello Trattamento Integrativo.
5. Copia dei relativi contratti nel caso in cui il giornalista abbia avuto più contratti di lavoro nel biennio precedente la data di risoluzione del rapporto di lavoro.
6. Modello DIS 3 ON-LINE mensile attestante la continuità dello stato di disoccupazione.
TERMINE PER L’INOLTRO DELLA DOMANDA – MODELLO DIS 1.
La domanda (mod. DIS 1) deve essere inoltrata on line entro 60 giorni dalla data di inizio dello stato di disoccupazione ovvero dalla data di scadenza del mancato preavviso. L’inoltro della domanda entro tale termine determina il diritto alla corresponsione dell'indennità a partire dalla data di inizio dello stato di disoccupazione.
Pertanto anche in caso di mancanza della dichiarazione dell’azienda (mod. DIS 2) o di altra comunicazione il giornalista deve inoltrare entro i 60 gg. di cui sopra, la domanda di disoccupazione (mod. DIS 1) per non subire penalizzazioni.
Che cosa succede in caso di ritardo
Se la domanda viene inoltrata oltre il 60° giorno, l'indennità decorre dal giorno successivo a quello di inoltro della domanda, fino allo scadere del periodo massimo indennizzabile a cui il giornalista ha diritto. In sostanza, il periodo compreso tra il primo giorno di disoccupazione e la data della domanda, andrà perduto.
TERMINE PER L’INOLTRO ON LINE DEL MODELLO DIS 3 (dichiarazione mensile di responsabilità).
Il modello DIS 3 deve essere inoltrato inderogabilmente entro il 3° mese successivo alla mensilità indennizzabile, in caso contrario il giornalista perde il diritto a ricevere tale mensilità.
Es: il modello dis 3 relativo alla mensilità di maggio può essere presentato al massimo entro il mese di agosto, dopodichè il giornalista perde il diritto a godere di tale mensilità. |
CUMULO LAVORO INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE
Le regole sul cumulo valgono sia in riferimento alla indennità di disoccupazione che al sussidio straordinario di disoccupazione.
Il 50% del reddito da lavoro dipendente secondario, preesistente allo stato di disoccupazione, sarà cumulabile e compatibile con l'indennità di disoccupazione e con eventuali redditi giornalistici da lavoro autonomo, fino al limite di un terzo dell'indennità stessa.
Se il reddito da lavoro dipendente, anche eventualmente aggiunto a reddito da lavoro autonomo, dovesse superare tale tetto, l'Istituto provvederà a trattenere dall'indennità di disoccupazione l'intero ammontare della somma eccedente.
Il redddito da lavoro autonomo sarà cumulabile al 50% con l'indennità di disoccupazione, fino al limite pari ad un terzo della indennità stessa. Di conseguenza, se il reddito da lavoro autonomo dovesse superare tale tetto verrà trattenuto dall'indennità di disoccupazione l'intero ammontare della somma eccedente.
Nelle tabelle che seguono sono contenuti alcuni esempi di cumulo.
Esempi di cumulo con l'indennità di disoccupazione
|
|
- luglio: mese di 31 giorni - indennità di disoccupazione: euro 1.745,30 Rappresenta l'importo massimo erogabile, che è dato dall'importo giornaliero di disoccupazione euro 56,30 moltiplicato per il numero dei giorni del mese - un terzo dell'indennità di disoccupazione : euro 581,77 |
Il 50% del reddito da lavoro autonomo
e' inferiore ad un terzo dell'indennita' euro 581,77 |
|
reddito da lavoro autonomo = euro 619,74
euro 619,74 : 2 = euro 309,87 (50% del reddito da lavoro autonomo non cumulabile) Poiche' il 50% del reddito da lavoro autonomo non supera un terzo dell'indennita' di disoccupazione, dall'indennita' erogabile viene sotratto soltano il 50% non cumulabile. indennita' di disoccupazione erogabile: euro 1.745,30 - euro 309,87 = euro 1.435,43 |
Il 50% del reddito da lavoro autonomo
e' superiore ad un terzo dell'indennita' euro 581,77 |
|
reddito da lavoro autonomo = euro 1.200,00
euro 1.200,00 : 2 = euro 600,00 (50% del reddito da lavoro autonomo) euro 1.745,30 - euro 600,00 = euro 1.145,30 (indennita' di disoccupazione - 50% del reddito da lavoro autonomo non cumulabile) Poiche' il 50% del reddito da lavoro autonomo cumulabile euro 600,00 e' superiore ad un terzo dell'indennita' di disoccupazione euro 581,77 dall'indennita' andra' sotratta anche quella parte eccedente il limite di un terzo: euro1.145,30 - (euro 600,00 - euro 581,77) = euro 1.127,07 RIEPILOGANDO l'indennita' di disoccupazione erogabile e' data da: euro 1.745,30 (1) - euro 600,00 (2) - euro 18,23 (3) = euro 1.127,07 |
|
(1) indennita' massima erogabile nel mese di luglio;
(2) 50% del reddito da lavoro autonomo non cumulabile; (3) parte del 50% del reddito da lavoro autonomo eccedente il tetto di un terzo dell'indennita' |
UFFICIO COMPETENTE
Servizio Prestazioni
Settore Tutela Occupazionale - Ufficio Disoccupazione
Roma 00198 - Via Nizza, 35
MODULISTICA | |
Dichiarazione azienda editoriale (DIS 2) | |
Detrazioni d'imposta | |
Trattamento integrativo |
![]() |
Comunicazioni coordinate bancarie |