AI FIDUCIARI DEGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA INPGI
AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO GENERALE
ALPRESIDENTE ED AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SINDACALE INPGI
AL COMITATO AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE
SEPARATA INPGI
Roma, 13 febbraio 2004
Cari colleghi,
come vi è noto, fin dall'agosto 1999 il Ministero del Lavoro chiarì con la nota n. 82661, che qualunque prestazione di lavoro autonomo resa da giornalisti, anche se sporadica e produttiva di modesto reddito, comporta l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'Inpgi e di versamento dei contributi assicurativi.
Recentemente la legge n. 326/2003 ha disposto che "A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio sono iscritti alla Gestione separata Inps solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000 euro."
Ciò ha indotto alcuni colleghi a sostenere che tale disposizione, (riguardante la Gestione separata Inps) debba essere applicata, per principio di uguaglianza, anche all'Inpgi 2.
Gli stessi colleghi hanno sostenuto che fin dal '98 la non obbligatorietà di iscrizione alla Gestione separata sarebbe stata sancita dal Consiglio di Stato per tutti coloro che, iscritti ad un Albo, esercitano soltanto attività professionale occasionale.
Si tratta però di convinzioni infondate, come è ben chiarito nel promemoria giuridico che ho chiesto alla Segreteria del Direttore generale e che vi allego.
Cordiali saluti.
Gabriele Cescutti
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Prestazioni occasionali e obbligatorietà
di iscrizione alla Gestione separata
A) Art 44, comma 2, Legge n. 326/2003
La legge. n. 326/2003 al comma 2 dell'ar. 44 dispone espressamente " A decorrere dal I° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 19 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, sono iscritti alla Gestione Separata Inps di cui all'art. 2 comma 26 della L. 33571995, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000....".
Tale disposizione ha riaperto la diatriba in ordine alla collocazione previdenziale e contributiva da attribuire ai percettori di compensi inferiori a 5.000 euro provenienti da collaborazioni giornalistiche occasionali.
Qualcuno, infatti, ha sostenuto che, in virtù del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, le regole dettate per la Gestione Separata Inps debbano essere applicate anche alla Gestione Separata Inpgi.
Ma così non è!
B) C ommi 25 e 26 Legge 335/1995
Per una coerente impostazione della problematica occorre preliminarmente distinguere l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 dell'art. 2 della L. 335/95.
Il carattere dell'abitualità dell'espletamento dell'attività professionale è richiesto espressamente quale presupposto legittimante l'obbligo assicurativo, per i soli soggetti destinatari del menzionato comma 26 (parasubordinati e incaricati alla vendita a domicilio), iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Inps .
Pertanto, lo svolgimento di un' attività saltuaria, ai sensi del comma 26 , art. 2 L. 335/1995, produttiva di un reddito di trascurabile entità, esonera dagli obblighi sia assicurativi che fiscali.
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Situazione del tutto diversa, invece, si configura per i destinatari del comma 25 , per i quali sia lo stesso comma, che l'art. 1 del decreto legislativo 103/1996, che ne costituisce attuazione, pone, quali presupposti esclusivi per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo, 1) lo svolgimento di un'attività autonoma di libera professione senza vincoli di subordinazioni e 2) l'iscrizione in appositi Albi o elenchi.
Per questi soggetti, infatti, l'iscrizione all'Albo e l'effettivo e concreto svolgimento dell'attività professionale, ancorché occasionale e produttivo di reddito trascurabile , sono elementi di per sé sufficienti a costituire il rapporto assicurativo.
La tutela previdenziale ed assicurativa in favore dei soggetti che esercitano attività giornalistica in forma autonoma è, infatti, regolata dal comma 25 dell'art. 2 della L. 335/95.
Tale comma dispone espressamente: " Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal I° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi".
Il legislatore, in attuazione della delega conferita nel su citato comma 25, ha emanato il Decreto legislativo 103/1996 con cui ha stabilito: " Il presente D.Lgs., in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art, 2 , comma 25, della L. 8 agosto 1995 n. 335, assicura, a decorrere dal I° gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi Albi o elenchi".
Dunque, presupposti per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo sono 1) lo svolgimento di un'attività autonoma di libera professione senza vincoli di subordinazione e, 2) l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
Tutto ciò tra l'altro trova anche conferma nell'art. 6, comma 4 del D.Lgs 103/1996 che prevede espressamente alla lettera c) la fissazione di una misura minima del contributo annuale.
Pertanto, la ratio sottostante all'intervento del legislatore del 1995, nel prevedere al comma 25 l'obbligatorietà della tutela previdenziale per i soggetti iscritti ad albi ed esercenti attività libero professionali, è quella di assimilare il sistema contributivo di questi ultimi a quello vigente presso le preesistenti Casse dei liberi professionisti, che prevedevano il versamento di una contribuzione minima annuale, qualunque fosse il reddito prodotto dall'assicurato.
Il Ministero con una nota del 5 agosto 1999 n. 82661 ha, infine, chiarito, senza possibilità di equivoco, che qualunque prestazione di lavoro autonomo resa dai giornalisti - anche se sporadica e produttiva di modesto reddito - comporta l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell'Inpgi e di versamento dei contributi assicurativi (10% calcolato sul reddito netto dichiarato ai fini fiscali più il 2% calcolato sul reddito lordo imponibile).
C) Ulteriori conferme alle tesi esposte
A tal proposito occorre fare riferimento alla delibera n. 2 del 13.2.2003 con la quale l'Inpgi, per venire incontro alle esigenze dei percettori di redditi minimi, intendeva modificare il Regolamento della Gestione separata, nel senso di prevedere l'esonero per gli iscritti dal versamento del contributo obbligatorio soggettivo, integrativo e di maternità, qualora il reddito professionale annuo prodotto non fosse superiore a 1.500 euro.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si è espresso nel senso di non poter assecondare l'iniziativa dell'Ente, atteso che il sistema contributivo di cui all'art. 1 della L. 335/95 non prevede alcuna quota di esonero dal versamento contributivo.
Il Ministero ha osservato, infatti, che la Gestione separata è tenuta, ai sensi dell'art. 2 , comma 2, del D.Lgs. 103/1996 ad assicurare la tutela previdenziale obbligatoria agli iscritti. Pertanto, il Legislatore ha previsto, al comma 4 dell'art. 6 del predetto decreto, che in caso di redditi professionali di modesta entità debba essere comunque fissata una misura minima del contributo annuale.
L'Inpgi, per venire comunque incontro alle esigenze dei giornalisti che maturano annualmente un reddito non superiore a 1.500,00 euro, ha recepito le condizioni poste in essere dal Ministero per l'approvazione della delibera ed ha ridotto la misura dei contributi minimi previsti dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 4 comma 4, del Regolamento, ad un importo di 70,00 euro per la contribuzione soggettiva, di 20,00 per la contribuzione integrativa, e di 28,32 per i contributi di maternità.
E) Parere Consiglio di Stato n. 881/1998
E' opportuno precisare che il Consiglio di Stato è un organo che ha funzioni consultive e giurisdizionali in ambito amministrativo. In qualità di organo consultivo il Consiglio esprime pareri in materia giuridico-amministrativa, cioè valuta l'attività amministrativa sia sotto il profilo della legittimità che nel merito (opportunità-convenienza).
Pertanto, il Governo su questioni di carattere giuridico-amministrativo, mentre in alcuni casi può richiedere pareri al Consiglio di Stato ( parere facoltativo ), in altri casi è invece obbligato a richiederli ( parere obbligatorio ).
In ogni caso, tali pareri espressi dal Consiglio di Stato, siano essi facoltativi o obbligatori, non sono comunque vincolanti, nel senso che il Governo, seppur obbligato a richiederli, non è affatto tenuto ad uniformarsi ad essi.
Ciò accadde anche nel 1998, allorché il Ministero del Lavoro richiese al Consiglio di Stato (in quanto era tenuto a farlo) un parere sull'obbligo di iscrizione alle Casse di previdenza per i soggetti iscritti ad un Albo che esercitino attività professionale in maniera occasionale.
Il Consiglio di Stato il 17 giugno '98 rese un parere che sosteneva la non obbligatorietà dell'iscrizione. Ma il Ministro del Lavoro non fu affatto d'accordo e affermò , senza possibilità di equivoco, che qualunque prestazione di lavoro autonomo resa da soggetti iscritti all'Ordine dei giornalisti - anche se sporadica e produttiva di modesto reddito - comporta l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell'Inpgi e di versamento dei contributi assicurativi .
Tale indirizzo (come è stato già evidenziato nel capitolo "C") fu confermato anche successivamente, allorché il Comitato amministratore dell'Inpgi 2 propose lo scorso anno una modifica regolamentare che prevedeva l'esonero dal versamento dei contributi per quegli iscritti che avessero percepito nell'anno redditi minimi (meno di 1.500 euro l'anno).
Il Ministero del Lavoro ribadì l'obbligatorietà di iscrizione all'Inpgi 2 anche per i giornalisti percettori di redditi minimi derivanti da attività professionale autonoma, nonché l'obbligo di una misura minima del contributo annuale