ISTRUZIONI PER L'USO
|
|
|
|
Per i giornalisti l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione previdenziale separata per il lavoro autonomo è indicata dall'art. 6 del decreto legislativo 103/96 (comma 1, lettera a) e riguarda tutti i giornalisti iscritti all'Ordine, anche se già dispongano di una posizione previdenziale derivante da un rapporto di lavoro subordinato (giornalistico o non giornalistico) o se già godano di una pensione. 1. svolgano attività giornalistica professionale autonoma (il classico freelance); 2. svolgano attività giornalistica autonoma sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa; 3. svolgano attività giornalistica autonoma occasionale Deroghe in relazione all'età - I giornalisti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di iscriversi alla Gestione separata. Inoltre se, dopo essersi iscritto alla Gestione separata, un giornalista compirà il 65° anno di età senza aver maturato il diritto a pensione, potrà interrompere l'iscrizione richiedendo la restituzione dei contributi versati. Ammontare del contributo - Il decreto legislativo 103/96 ha fissato due tipi di contributo, ai quali l'Inpgi si è attenuto: 1. uno "soggettivo", (a carico del giornalista e detraibile dalle tasse) che la stessa legge lega al reddito netto professionale fiscalmente dichiarato o accertato, che in fase di prima applicazione è pari ad un'aliquota del 10%; 2. l'altro "integrativo" pari al 2% del fatturato lordo e che essere riscosso dal giornalista all'atto del pagamento delle collaborazioni rese all'editore. Pagamento dei contributi - E' l'iscritto alla Gestione separata Inpgi a dover provvedere direttamente al versamento, in relazione a quanto avrà denunciato al Fisco per lavoro giornalistico autonomo. Le prestazioni - L'Inpgi anche per questa forma di Gestione previdenziale separata provvederà ad erogare: 1) la pensione di vecchiaia; 2) la pensione di invalidità; 3) la pensione di reversibilità o indiretta; 4) l'indennità di maternità. Tutte le prestazioni, ad eccezione dell'indennità di maternità, saranno determinate secondo il sistema contributivo e dunque con stretta corrispondenza ai contributi versati negli anni. Contributo minimo - Il decreto legislativo 103/96 fissa l'obbligo di un contributo minimo annuo, indipendentemente dal reddito denunciato. Tale somma, da pagarsi entro il 30 settembre di ogni anno, era stata inizialmente fissata dal Consiglio d'amministrazione dell'Inpgi in 600.000 lire complessive (500.000 lire riguardanti il contributo soggettivo e 100.000 lire concernenti il contributo integrativo). Al contributo minimo era stato, infine, aggiunto, un contributo fisso di 50.000 lire annue che serve a finanziare l'indennità prevista per tutte le giornaliste iscritte in caso di maternità, adozione od affido. Tale ultimo contributo nel 2000 è aumentato di 800 lire; il contributo minimo annuo da versare entro il 30 settembre 2000 è quindi pari a 200.800 lire. * * * * Dopo la nascita della Gestione separata, nel corso di varie assemblee, convocate a cura dell'Inpgi e del Sindacato Nazionale,
|



