ISTRUZIONI PER L'USO

 

Deroghe in relazione all'età

Ammontare del contributo

Pagamento dei contributi

Contributo minimo

 

 

Per i giornalisti l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione previdenziale separata per il lavoro autonomo è indicata dall'art. 6 del decreto legislativo 103/96 (comma 1, lettera a) e riguarda tutti i giornalisti iscritti all'Ordine, anche se già dispongano di una posizione previdenziale derivante da un rapporto di lavoro subordinato (giornalistico o non giornalistico) o se già godano di una pensione.
In particolare sono tenuti all'iscrizione tutti coloro che:


    1. svolgano attività giornalistica professionale autonoma (il classico freelance);

    2. svolgano attività giornalistica autonoma sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa;

    3. svolgano attività giornalistica autonoma occasionale

* Per l'attività svolta sotto forma di cessione del diritto d'autore vedasi Circolare del 26/01/01 .


Deroghe in relazione all'età - I giornalisti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di iscriversi alla Gestione separata. Inoltre se, dopo essersi iscritto alla Gestione
separata, un giornalista compirà il 65° anno di età senza aver maturato il diritto a pensione, potrà interrompere l'iscrizione richiedendo la restituzione dei contributi versati.

Ammontare del contributo - Il decreto legislativo 103/96 ha fissato due tipi di contributo, ai quali l'Inpgi si è attenuto:

    1. uno "soggettivo", (a carico del giornalista e detraibile dalle tasse) che la stessa legge lega al reddito netto professionale fiscalmente dichiarato o accertato, che in fase di prima applicazione è pari ad un'aliquota del 10%;
    2. l'altro "integrativo" pari al 2% del fatturato lordo e che essere riscosso dal giornalista all'atto del pagamento
    delle collaborazioni rese all'editore.

Pagamento dei contributi - E' l'iscritto alla Gestione separata Inpgi a dover provvedere direttamente al versamento, in relazione a quanto avrà denunciato al Fisco per lavoro giornalistico autonomo.
Le prestazioni - L'Inpgi anche per questa forma di Gestione previdenziale separata provvederà ad erogare:
1) la pensione di vecchiaia;
2) la pensione di invalidità;
3) la pensione di reversibilità o indiretta;
4) l'indennità di maternità.
Tutte le prestazioni, ad eccezione dell'indennità di maternità, saranno determinate secondo il sistema contributivo e dunque con stretta corrispondenza ai contributi versati negli anni.

Contributo minimo - Il decreto legislativo 103/96 fissa l'obbligo di un contributo minimo annuo, indipendentemente dal reddito denunciato. Tale somma, da pagarsi entro il 30 settembre di ogni anno, era stata inizialmente fissata dal Consiglio d'amministrazione dell'Inpgi in 600.000 lire complessive (500.000 lire riguardanti il contributo soggettivo e 100.000 lire concernenti il contributo integrativo). Al contributo minimo era stato, infine, aggiunto, un contributo fisso di 50.000 lire annue che serve a finanziare l'indennità prevista per tutte le giornaliste iscritte in caso di maternità, adozione od affido. Tale ultimo contributo nel 2000 è aumentato di 800 lire; il contributo minimo annuo da versare entro il 30 settembre 2000 è quindi pari a 200.800 lire.

* * * *

Dopo la nascita della Gestione separata, nel corso di varie assemblee, convocate a cura dell'Inpgi e del Sindacato Nazionale,
è stata da molti rappresentata l'esigenza di tenere conto dei problemi della fascia più debole della categoria, ossia di coloro
che dispongono di redditi molto bassi, addirittura inferiori a 5 milioni annui.

Pur ribadendo che interesse di ogni collaboratore autonomo è di maturare a proprio nome un consistente
"castelletto" contributivo il quale gli consenta di costruire un trattamento pensionistico di buon livello, ci siamo
posti l'esigenza di dare con immediatezza, per il futuro, una risposta alle esigenze manifestate.

Di conseguenza nel dicembre '97 il Comitato amministratore deliberava di ridurre il contributo minimo annuo a L. 200.000, di cui L. 125.000 a titolo di contributo soggettivo e L. 25.000 a titolo di contributo integrativo; rimaneva invariato a L. 50.000 l'importo del contributo dovuto per la maternità.
Il 22 gennaio 1998 i Ministeri vigilanti comunicavano all'Inpgi l'approvazione del provvedimento di riduzione del contributo minimo annuo (da pagarsi entro il 30 settembre di ogni anno)da L. 650.000 a L. 200.000, limitandone tuttavia la decorrenza a partire dal 1° gennaio 1998.

Quindi, per gli anni '96 e '97 il contributo minimo è rimasto a 650.000 lire annue. Per il 1998-1999 era di 200.000 lire, e per il 2000 è pari a 200.800 lire.

Corresponsione da parte delle aziende del contributo integrativo (2 per cento) sulle collaborazioni


In base alla legge (decreto legislativo 103/96) dalla quale ha origine la Gestione separata, è il giornalista collaboratore autonomo,
che ha il compito di farsi corrispondere dal committente (l'editore) il 2 per cento sul compenso lordo della collaborazione.
Tale somma, assieme al 10 per cento (che è a carico del giornalista), dovrà essere versato all'Istituto a cura dello stesso iscritto.

La stessa FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) ha dato ufficialmente tale direttiva alle Aziende associate, concordando che il 2 per cento a carico degli editori, e relativo alle collaborazioni correnti, debba essere corrisposto al giornalista contestualmente al pagamento a fronte della presentazione della fattura o di un documento alternativo.

In particolare l 'art.8, 2° comma, del decreto legislativo 103/96 dispone che il contributo previdenziale del 2% del fatturato lordo è a carico del committente ed è riscosso direttamente dal giornalista all'atto del pagamento, per poi versarlo in favore dell'INPGI

 

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