Cessione del diritto d'autore

 

 

Cessione del diritto d'autore



Roma, 26 gennaio 2001


Care colleghe, cari colleghi,

circa un anno fa, esattamente il 4 aprile, vi informai che il Ministro del Lavoro Senatore Salvi aveva chiarito che qualunque prestazione di lavoro giornalistico autonomo - anche se sporadica e produttiva di un reddito modesto - comporta l'obbligo di iscrizione alla Gestione previdenziale separata dell'Inpgi per il lavoro autonomo.

Di recente è stata fatta ulteriore chiarezza, sempre a cura del Ministero del Lavoro, sul capitolo riguardante la cessione del diritto d'autore e al riguardo degli effetti che essa può avere sull'obbligo di iscrizione all'Inpgi 2.

Come è noto, la legge prevede che la cessione del diritto d'autore non comporti l'obbligo di iscrizione alla Gestione previdenziale separata. Il problema tuttavia era - ed è - posto dal frequente ricorso a tale formula, anche allorché si sia in presenza di normalissime collaborazioni giornalistiche autonome.

Nei mesi scorsi quindi l'Inpgi indirizzò al Ministero del Lavoro una richiesta tendente a poter disporre di regole le quali consentano di distinguere senza equivoci quando ci si trovi in presenza di autentica cessione di diritto d'autore, e quando invece tale formula sia illegittima, e non possa quindi costituire elemento per evitare l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

Il Ministero ci rispose condividendo le nostre osservazioni in merito alla possibilità che il ricorso alla cessione del diritto d'autore fosse, in determinati casi, illegittimo. Ci invitò quindi ad individuare parametri oggettivi attraverso i quali sia possibile determinare se la cessione del diritto d'autore sia corrispondente alla norma, o mascheri invece una sia pur inconsapevole elusione contributiva.

L'Inpgi, seguì l'indicazione e di recente ha ricevuto dallo stesso Ministero risposta positiva, la quale concorda sulla validità dei parametri indicati e che qui di seguito sono riportati.
* * * *

· Natura intrinseca dell'opera. Fermo restando che l'autore dell'opera (articolo giornalistico, ndr) deve essere necessariamente un giornalista iscritto nel relativo Albo o Registro tenuto dal competente Ordine professionale, l'opera deve avere funzione informativa e carattere creativo e deve essere tesa ad esaurire la sua funzione con la prima e tempestiva diffusione.

· Misura e modalità del corrispettivo. Il corrispettivo dell'opera giornalistica svolta, quanto alla misura e alle modalità di erogazione, non deve discostarsi sensibilmente da quello correntemente in uso. Deve quindi tenere conto delle caratteristiche del risultato della prestazione lavorativa, delle qualità soggettive dell'autore, dell'impegno profuso e dell'utilizzo o meno di mezzi propri dell'autore.

· Ripetitività. La non occasionalità, e quindi la reiterazione nel tempo dell'utilizzo dello strumento del diritto d'autore da parte dello stesso soggetto, in presenza degli altri elementi sopra descritti qualificano maggiormente le prestazioni come aventi carattere professionale e lavorativo.

Hanno carattere sussidiario, ma sono da ritenersi comunque utili nel processo di identificazione di cui sopra, i seguenti ulteriori indicatori.

· Committenza. Laddove l'attitudine informativa dell'opera esaurisca i suoi effetti nell'ambito dell'attività editoriale e la funzione informativa della stessa si esaurisca nell'ambito temporale della prima e tempestiva diffusione e sia stata resa su richiesta (anche implicita) di un impresa editoriale, la cessione del diritto d'autore, ove intervenuta, in realtà non ha più la funzione - che è invece sua tipica - di compensare il successivo e ripetuto diritto alla riproduzione ed utilizzazione dell'opera, bensì costituisce unicamente strumento per l'erogazione del corrispettivo dell'attività professionale svolta.

· Prevalente fonte di reddito. Gli elementi sopra descritti sono di per sè ancora più qualificanti laddove i compensi derivanti da cessione di diritto d'autore diventino principale fonte di reddito.

* * * *

Di conseguenza per i redditi di natura giornalistica non derivanti da lavoro subordinato e che saranno maturati nel 2001 dai colleghi, i nostri Uffici faranno espresso riferimento ai criteri elencati in tutti i casi in cui verificheranno una deroga all'obbligo di contribuzione, motivata dal ricorso alla cessione del diritto d'autore.

Qualora l'attività professionale sia riconducibile, in base ai criteri esposti, ad attività giornalistica autonoma e non a cessione dei diritti d'autore, gli stessi Uffici ne daranno informazione al collega interessato, invitandolo a rettificare la sua denuncia.

Ricordo che gli iscritti alla Gestione separata devono corrispondere all'Inpgi: a) un contributo soggettivo pari al 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini fiscali; b) un contributo integrativo pari al 2% del reddito imponibile lordo che deve essere corrisposto al giornalista dall'Azienda committente.

Al fine di evitare un danno economico, è perciò indispensabile che nell'anno in corso tutti i colleghi la cui attività - in relazione ai parametri indicati - non rientri nella cessione del diritto d'autore, sollecitino all'editore il pagamento di quanto ad essi dovuto.
* * * *
L'esperienza ha anche dimostrato nel recente passato che alcuni giornalisti si sono trovati costretti da qualche Azienda ad accettare la formula della cessione del diritto d'autore, anche se erano consapevoli della irregolarità di tale riferimento.

Se altri si dovessero trovare in tale situazione, il consiglio è di contestare tale eventuale pretesa, anche rivolgendosi alle strutture regionali o nazionali del nostro Sindacato per ottenere assistenza.

L'Inpgi, da parte sua, informerà di tutti i casi accertati le Strutture sindacali e la Federazione editori, invitando le Aziende eventualmente inadempienti (mancata corresponsione del contributo integrativo del 2%) ad un comportamento più coerente con le norme di legge. Per parte sua dovrà però limitarsi a tali atti, in quanto l'Ente non possiede a questo riguardo facoltà ispettiva o sanzionatoria.

Per ogni ulteriore chiarimento vi potrete rivolgere all'Ufficio contributi della Gestione separata (telefono n. 06/8578393 - 309).

Cordiali saluti.

(Gabriele Cescutti)

 

torna in alto