Chiarimenti su contributo 2% e diritto d'autore
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Servizio Contributi della Gestione
CIRCOLARE SU CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA Si rammenta che la Gestione Separata dell’INPGI trae origine ed opera sulla base di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996. Il citato decreto ha previsto anche la tipologia dei contributi dovuti da coloro i quali, iscritti agli albi professionali, svolgono attività di lavoro autonomo (e tali sono i giornalisti). Occorre innanzitutto precisare che nel lavoro autonomo il rapporto assicurativo intercorre unicamente tra Ente Previdenziale (nel nostro caso l’INPGI) ed il lavoratore. Ciò premesso, si ricorda che i contributi, calcolati sui compensi derivanti dallo svolgimento di attività giornalistica autonoma, che ogni giornalista deve annualmente versare alla Gestione Separata sono:
****************** CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEL 2% Il contributo integrativo, al contrario del soggettivo, è il contributo posto dalla legge a carico dei committenti, cioè di coloro che si avvalgono dell’attività professionale dei giornalisti. La misura del contributo integrativo e le modalità di riscossione e di versamento sono espressamente previste dall’art. 8 del Decreto legislativo n. 103/96. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta d’acconto IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile. Quindi non è detraibile dalle imposte. ***************** CONTRIBUTO INTEGRATIVO E CESSIONE DEL DIRITTO D’AUTORE Il giornalista svolge la propria attività professionale
Su tutti i compensi, comunque percepiti – quindi anche con la formula della cessione del diritto d’autore - va calcolato e versato alla Gestione Separata il contributo integrativo del 2% E non vi è dubbio che il reddito derivante al giornalista dalla cessione del diritto a riprodurre articoli o servizi è un reddito professionale di natura autonoma, rientrante nella previsione dell’art. 53, comma 2, lettera b) del TUIR e come tale assoggettabile a contribuzione in forza del predetto decreto n. 103/1996. L’attività giornalistica, invece, - così come più volte definita dalla giurisprudenza – è prestazione di lavoro intellettuale finalizzata alla diffusione (utilizzando il mezzo scritto, verbale o visivo) di notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunte da valutazione critica (Cass. 2.2.1982, n. 625). La specificità del prodotto di tale prestazione lavorativa sta quindi - diversamente da quella tutelata dalla normativa sul diritto d’autore – nella particolare sintesi tra funzione informativa e prima diffusione della notizia nel tempo (nel senso che in tal caso il valore dell’opera o del prodotto dell’attività svolta è destinato a venire meno, nella maggior parte dei casi, con la prima ed unica diffusione). Il Ministero del Lavoro, in una nota del 27 maggio 1999 comunicava all’INPGI che in campo giornalistico la “frequenza del ricorso alla cessione del diritto d’autore, le modalità in uso della determinazione del compenso e la natura stessa del prodotto ceduto possono indurre a rilevare l’abuso della funzione strumentale per finalità elusive degli obblighi contributivi.In effetti, più che rilevare il carattere creativo dell’opera letteraria – destinata a durare nel tempo e, perciò, suscettibile di un apprezzamento di durata alla cui tutela presidia la legge n. 633/41- nella fattispecie in esame emerge in maniera significativa che trattasi di prodotto di attività giornalistica in senso stretto in quanto essenzialmente funzionale alla prima diffusione.” Nell’affermare quanto sopra, lo stesso Ministero ha, quindi, riconosciuto che lo strumento della cessione del diritto d’autore è in linea teorica incompatibile con il prodotto di attività giornalistica. Gli indicatori individuati dall’INPGI (ed approvati dai Ministeri vigilanti) per identificare i casi di esclusione della normativa di tutela del diritto d’autore, e quindi l’assoggettamento a contribuzione dei relativi compensi, sono in sintesi i seguenti:
Di conseguenza, laddove l’opera esaurisca i suoi effetti nell’ambito temporale della prima e tempestiva diffusione e sia stata resa su richiesta (anche se non esplicita) di una impresa editoriale, la cessione del diritto d’autore costituisce unicamente uno strumento per il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni rese. Il provvedimento con il quale l’Inpgi ha adottato tali indicatori è stato approvato dai Ministeri vigilanti nell’ottobre del 2000 e l’Istituto ha reso obbligatoria la contribuzione anche sui diritti d’autore a decorrere dall’anno d’imposta 2001. Il decreto legislativo 103/1996, all’art. 6, comma 4. lett. b, espressamente dispone che la misura dei contributi dovuti alla Gestione separata è proporzionata al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato. Pertanto, tenuto conto che i compensi in argomento sono soggetti ad imposizione fiscale con una riduzione forfetaria del 25%, l’Istituto, al fine di favorire un rapporto di maggiore serenità con i propri iscritti, ha deciso di riconoscere comunque possibile la cessione del diritto d’autore e quindi applica il contributo soggettivo (10%) sul 75% del reddito netto fiscalmente dichiarato ed il contributo integrativo (2%) sul reddito lordo.
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