CUMULO PENSIONE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED AUTONOMO
CUMULO PENSIONE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED AUTONOMO
La disciplina sul cumulo è contenuta nell’art. 15 del Regolamento INPGI.
Dal 1° gennaio 2009 la normativa dell’Istituto fissa il limite annuo cumulabile a 20.000,00 euro.
IL LIMITE DI EURO 20.000,00 (riferito all’anno 2009) SARA’ RIVALUTATO OGNI ANNO SECONDO I COEFFICIENTI ISTAT. |
Anno | Limiti di cumulo |
2020 | 22.524,13 |
2021 | 22.524,13 |
2022 | 22.907,04 |
Queste le possibilità di cumulo attualmente in vigore per ciascuna tipologia di pensione:
1) Pensioni di vecchiaia
Le pensioni di vecchiaia sono cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente nella loro interezza.
2) Pensioni di anzianità, pensioni di vecchiaia ex art. 37 L. 416/81 (prepensionamenti) e pensioni di vecchiaia donne con abbattimento.
Queste tipologie di pensioni sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo di qualsiasi natura fino al limite massimo di 20.000,00 euro (anno 2009). L’eccedenza reddituale rispetto al tetto cumulabile, nei limiti del 50% del trattamento stesso, va ad abbattere la pensione erogabile.
3) Pensioni di invalidità
La pensione di invalidità è cumulabile con i redditi di lavoro autonomo di qualsiasi natura e dipendente non giornalistico fino al limite massimo di 20.000,00 euro (anno 2009). L’eccedenza reddituale rispetto al tetto cumulabile, nei limiti del 50% del trattamento stesso, va ad abbattere la pensione erogabile.
Di seguito è riepilogata la normativa sul cumulo per le varie tipologie di pensione:
TIPOLOGIA DI PENSIONE |
NORMATIVA DAL 1.1.2009 |
VECCHIAIA |
Lavoro dipendente e autonomo: totale cumulabilità |
ANZIANITA' VECCHIAIA DONNE CON ABBATTIMENTO |
Lavoro dipendente e autonomo: cumulabilita' fino a Euro 20.000,00 (anno 2009); l'eccedenza è decurtabile fino al 50% della pensione |
PREPENSIONAMENTI L. 416/81 |
Lavoro dipendente e autonomo: cumulabilita' fino a Euro 20.000,00 (anno 2009); l'eccedenza è decurtabile fino al 50% della pensione |
INVALIDITA' |
Lavoro dipendente: |
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N.B Ogni anno il giornalista soggetto al cumulo è obbligato, di sua iniziativa, a trasmettere la dichiarazione dei redditi definitivi all'INPGI , anche in caso di reddito zero. L'obbligo permane con il Servizio Prestasioni anche in caso di comunicazione alla Gestione Separata. Le dichiarazioni dei redditi per lavoro autonomo e dipendente dovranno pervenire in via presuntiva all'inizio dell'anno nel quale si presume di conseguire redditi, ed in via definitiva entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730 o Modello Unico) per lo stesso anno. |
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50% della pensione sempre dovuto |
+ limite cumulabile | Restante quota di pensione eventualmente decurtabile |
50% della pensione + limite cumulabile è comunque garantito |
50% della pensione – limite cumulabile |
- Sono totalmente cumulabili le pensioni di importo fino a 2 volte il limite cumulabile.
- Al giornalista pensionato è sempre garantito il 50% del trattamento pensionistico più il limite di cumulabilità vigente nell’anno.
- La quota di pensione massima eventualmente decurtabile è data dal 50% della pensione e il limite cumulabile.
- Se il reddito di lavoro percepito è meno elevato dell’importo corrispondente al 50% della pensione, la pensione decurtabile sarà determinata dalla sola differenza fra il reddito da lavoro meno il limite cumulabile.