CUMULO PENSIONE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED AUTONOMO

 

CUMULO PENSIONE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED AUTONOMO

 

La disciplina sul cumulo  è contenuta nell’art. 15 del Regolamento INPGI.

Dal 1° gennaio 2009 la normativa dell’Istituto fissa il limite annuo cumulabile a 20.000,00 euro.


Attenzione

IL LIMITE DI EURO 20.000,00 (riferito all’anno 2009) SARA’ RIVALUTATO OGNI ANNO SECONDO I COEFFICIENTI ISTAT.


Anno Limiti di cumulo
2020 22.524,13
2021 22.524,13
2022 22.907,04

 Queste le possibilità di cumulo attualmente in vigore per ciascuna tipologia di pensione:

1) Pensioni di vecchiaia

Le pensioni di vecchiaia sono cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente nella loro interezza.

2) Pensioni di anzianità, pensioni di vecchiaia ex art. 37 L. 416/81 (prepensionamenti) e pensioni di vecchiaia donne con abbattimento.

Queste tipologie di pensioni  sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo di qualsiasi natura fino al limite massimo di 20.000,00 euro (anno 2009). L’eccedenza reddituale rispetto al tetto cumulabile, nei limiti del 50% del trattamento stesso, va ad abbattere la pensione erogabile.

 

3) Pensioni di invalidità


La pensione di invalidità  è cumulabile con i redditi di lavoro autonomo di qualsiasi natura e dipendente non giornalistico fino al limite massimo di 20.000,00 euro (anno 2009). L’eccedenza reddituale rispetto al tetto cumulabile, nei limiti del 50% del trattamento stesso, va ad abbattere la pensione erogabile.

 

Di seguito è riepilogata la normativa sul cumulo per le varie tipologie di pensione:

 

TIPOLOGIA DI PENSIONE

NORMATIVA DAL 1.1.2009

VECCHIAIA

Lavoro dipendente e autonomo: totale cumulabilità

ANZIANITA'

VECCHIAIA DONNE CON ABBATTIMENTO

Lavoro dipendente e  autonomo: cumulabilita' fino a Euro 20.000,00 (anno 2009); l'eccedenza è decurtabile fino al 50% della pensione

PREPENSIONAMENTI L. 416/81

Lavoro dipendente e  autonomo: cumulabilita' fino a Euro 20.000,00 (anno 2009); l'eccedenza è decurtabile fino al 50% della pensione

INVALIDITA'

Lavoro dipendente:

A. di natura giornalistica: Totalmente incumulabile, sospensione della pensione.
B. di natura non giornalistica: cumulabilità fino a euro 20.000,00 (anno 2009); l'eccedenza è decurtabile fino al 50% della pensione

Lavoro autonomo: cumulabilita' fino a Euro 20.000,00 (anno 2009); l'eccedenza è decurtabile fino al 50% della pensione.

 


ATTENZIONE
  1. Le pensioni di anzianità e i prepensionamenti ex art. 37 L. 416/81 agli effetti del cumulo sono equiparate alle pensioni di vecchiaia quando i titolari compiono l’età prevista per le pensioni di vecchiaia.

  2. Le pensioni di invalidità sono equiparate alle pensioni di vecchiaia, agli effetti del cumulo, al raggiungimento dell’età richiesta per tale trattamento pensionistico.

  3. Tutti i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali né danno luogo a prestazioni.

  4. Ai fini della cumulabilità non hanno alcuna incidenza i redditi derivanti da capitale, da impresa, da fabbricati.


 

   

N.B Ogni anno il giornalista soggetto al cumulo è obbligato, di sua iniziativa, a trasmettere la dichiarazione dei redditi definitivi all'INPGI , anche in caso di reddito zero. L'obbligo permane con il Servizio Prestasioni anche in caso di comunicazione alla Gestione Separata.

Le dichiarazioni dei redditi per lavoro autonomo e dipendente dovranno pervenire in via presuntiva all'inizio dell'anno nel quale si presume di conseguire redditi, ed in via definitiva entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730 o Modello Unico) per lo stesso anno.
L’Istituto può verificare, a campione, tramite l’agenzia delle entrate, un controllo dei dati fiscali inviati dal pensionato.

 

Come funziona l'applicazione del limite cumulabile

  

50% della pensione
sempre dovuto
+ limite cumulabile Restante quota di pensione eventualmente decurtabile

 

50% della pensione + limite cumulabile
è comunque garantito
50% della pensione – limite cumulabile

 

  1. Sono totalmente cumulabili le pensioni di importo fino a 2 volte il limite cumulabile.
  2. Al giornalista pensionato è sempre garantito il 50% del trattamento pensionistico più il limite di cumulabilità vigente nell’anno.
  3. La quota di pensione massima eventualmente decurtabile è data dal 50% della pensione e il limite cumulabile.
  4. Se il reddito di lavoro percepito è meno elevato dell’importo corrispondente al 50% della pensione, la pensione decurtabile sarà determinata dalla sola differenza fra il reddito da lavoro meno il limite cumulabile.