PRESTITI
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Lo Statuto dell'INPGI, tra le prestazioni non obbligatorie, prevede la possibilità di concedere prestiti ai giornalisti professionisti e praticanti iscritti all'Istituto, nonché ai giornalisti pensionati, ai giornalisti pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato e ai superstiti titolari di pensione indiretta e di reversibilità. Le modalità, i presupposti e i limiti con i quali possono essere concessi i prestiti sono contenuti in un apposito Regolamento. Il Regolamento, la domanda, i moduli da compilare che il giornalista deve presentare per richiedere il prestito, sono disponibili presso le sedi dell'INPGI di Roma e presso gli Ufficio di corrispondenza regionali.
I giornalisti professionisti o pubblicisti per ottenere un prestito devono:
Per i giornalisti praticanti è sufficiente avere almeno 6 contributi accreditati presso l'INPGI
CONDIZIONI PER OTTENERE IL PRESTITO Si impegna, inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell'estinzione del prestito, a versare all'Inpgi le rate ancora dovute dal giornalista mediante prelievo dal Tfr maturato. Non saranno accettate impegnative rilasciate da aziende che non siano in regola con il versamento di quanto comunque dovuto all'Istituto in forza di disposizioni normative, statutarie, regolamentari e contrattuali, nonchè con altri impegni assunti da parte delle aziende nei confronti dell'Istituto, quali, ad esempio le trattenute per rate prestito sulla retribuzione dei giornalisti. E' prevista un'eccezione a tale divieto per gli organi di stampa dei movimenti politici (quotidiani, periodici ed emittenti radiotelevisive), i quali provvedono alla regolarizzazione dei contributi dovuti con cadenza semestrale o annuale, e comunque entro i tre mesi successivi all'anno di riferimento, in coincidenza con l'attribuzione in loro favore dei contributi pubblici per l'editoria. Questa eccezione si estende anche alle società editrici di testate, beneficiarie o non di contributi pubblici, le quali siano presenti sul mercato da almeno dieci anni e che provvedano alla regolarizzazione dei contributi dovuti con cadenza semestrale o annuale, e comunque entro i tre mesi successivi all'anno di riferimento. Questa condizione temporale (dieci anni) ha una motivazione di garanzia per l'Istituto. Si deve cioè trattare di aziende le quali possano garantire di poter effettuare la trattenuta mensile sullo stipendio del giornalista e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di poter versare all'Istituto il saldo del prestito non ancora restituito, prelevandolo dal Tfr maturato dal giornalista. Di aziende, insomma, che da tempo sono radicate nel mercato e che, pur maturando ritardi nel pagamento dei contributi, al termine di ogni anno abbiano dimostrato di volere (e potere) regolarizzare la loro posizione : maturando quindi una sicura solvibilità sotto il profilo editoriale e contributivo. Il giornalista che non abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato e non possa quindi presentare l'impegnativa dell'azienda può chiedere un prestito presentando a garanzia della restituzione, all'atto della domanda, uno dei seguenti atti: previsti nell'articolo 3 del regolamento:
Nel caso di cessione di credito e di accollo di debito, l'Istituto si riserva di valutare l'esistenza del credito ceduto e la solvibilità del terzo accollante, subordinando insindacabilmente la prestazione all'esito delle predette verifiche. I giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, la cui retribuzione non garantisce la restituzione del prestito, possono ottenere il prestito se, all'atto della domanda, presentano una delle tre forme di garanzia descritte nel paragrafo precedente (cessione di credito, accollo di debito o polizza assicurativa)
I giornalisti pensionati possono ottenere prestiti fino ad un massimo di 35.000 euro, purchè la rata mensile non superi il quinto della pensione mensile lorda in godimento in caso di somme fino ad euro 20.200,00 ed il quarto per somme di importo superiore. In passato tutti i giornalisti pensionati, al momento della presentazione della domanda di prestito, dovevano produrre un atto di impegno sottoscritto da un familiare. Tale vincolo è stato limitato alle sole ipotesi in cui, in caso di premorienza del pensionato, non sia previsto l'intervento del Fondo di garanzia della Gestione prestiti, il quale opera in tutti i casi di decesso del richiedente prima del compimento del 75° anno di età. I pensionati, i quali abbiano superato i 75 anni di età o che comunque abbiano maturato al momento della domanda di concessione del prestito un’età che, sommata al periodo di ammortamento, superi i 75 anni di età sono tenuti alla presentazione di un atto di impegno alla restituzione delle rate del prestito, sottoscritto da un familiare e che abbiano comunque un’età anagrafica non superiore, tenuto conto della durata dell’ammortamento, a quella del richiedente. Di conseguenza, al di fuori dei casi appena illustrati, per poter ottenere il prestito, il giornalista pensionato deve presentare semplicemente la domanda e l'autorizzazione a trattenere le rate in restituzione dalla propria pensione. Soltanto nei casi indicati nel capoverso precedente sarà necessario produrre l'atto di impegno di un familiare che si riconosca solidalmente obbligato nei confronti dell'Istituto, in caso di premorienza del richiedente.
MISURA DEI PRESTITI Giornalisti praticanti (con almeno sei mesi di contributi INPGI): fino a 7.000 euro
TASSO DI INTERESSE
RATE Quelli compresi tra euro 5.201,00 ed euro 40.000,00 sono ammortizzati, a scelta del richiedente, anche in 36, 48, 60, 72 e 84 rate mensili posticipate e costanti.
MODALITA' DI PAGAMENTO In caso di ritardo nel versamento all'INPGI delle trattenute sui prestiti, ferme restando le responsabilità civili e penali a termini di legge e l'obbligazione a carico del giornalista, si applicano nei confronti dell'azienda inadempiente le disposizioni previste in materia contributiva, mentre gli interessi di mora a carico del giornalista che risulti eventualmente inadempiente sono stabiliti in misura pari al tasso previsto per la concessione del prestito stesso.
Rinnovo del prestito
DISCIPLINA DEI PRESTITI PER I GIORNALISTI DISOCCUPATI E CASSAINTEGRATI La misura massima del prestito concedibile (comprensivo di interessi) è pari ad un terzo della mensilità di trattamento (di cassa integrazione o di disoccupazione) spettante al richiedente, moltiplicato per il numero dei mesi di trattamento cui il giornalista ha diritto. Il tasso di interesse applicabile è pari al 4,40% (più basso di quello applicabile ai prestiti ordinari, che è pari al 6,40%). Oltre agli interessi è dovuto un contributo una tantum dello 0,25% (i giornalisti occupati o pensionati pagheranno lo 0,75%) sull'ammontare globale del prestito, destinato alla costituzione del Fondo di garanzia. Condizione per la concessione del prestito è il rilascio all'Istituto, da parte del giornalista, di una autorizzazione a trattenere le rate del prestito dalle mensilità di trattamento spettantegli. Qualora il giornalista si rioccupi, perdendo il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione, dovrà presentare, a garanzia del prestito residuo, l'atto di impegno, da parte dell'azienda da cui dipende, a versare le rate di prestito trattenute mensilmente sulla retribuzione dovuta. A tal fine, all'atto della domanda il giornalista dovrà sottoscrivere una apposita clausola nella quale si specifica che, nel caso in cui si instauri un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dovrà essere presentato l'atto di impegno. Congelamento delle rate dei prestiti in corso ai giornalisti in cassa integrazioneI giornalisti che, al momento in cui siano posti in cassa integrazione, abbiano già un prestito in corso con l'Istituto, possono avvalersi della facoltà di chiedere il congelamento del prestito, ossia la sospensione del pagamento delle rate residue per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale. I giornalisti che intendano avvalersi di tale facoltà devono presentare domanda Gli interessi relativi a tutto il periodo di sospensione sono a carico del Fondo di Garanzia. Congelamento parziale delle rate dei prestiti in corso ai giornalisti in stato di disoccupazione indennizzataI giornalisti che, al momento in cui siano ammessi al trattamento di disoccupazione, abbiano già un prestito in corso con l'Istituto - fermo restando l'obbligo per l'azienda a versare all'Istituto quanto trattenuto sul T.F.R. e sulle altre indennità di fine rapporto - possono presentare una domanda di congelamento parziale, chiedendo di pagare per tutta la durata del trattamento di disoccupazione (al massimo 24 mesi), le rate residue del prestito ridotte del 50%. Il giornalista che intenda avvalersi della facoltà di congelamento parziale, quando viene ammesso al trattamento di disoccupazione, deve presentare all'Inpgi una domanda indirizzata al Servizio Prestiti ed al Servizio Tutela Occupazionale, nella quale chiede di restituire - per il periodo in cui godrà dell'indennità di disoccupazione (quindi al massimo 24 mesi) - una rata mensile ridotta del 50%. Condizione per ottenere il congelamento parziale è il rilascio, da parte del giornalista, di una autorizzazione all'Istituto a trattenere dalle mensilità di disoccupazione che gli verranno corrisposte l'importo pari al 50% delle rate dovute in quel periodo. Al termine del periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione, il giornalista sarà tenuto a versare per intero le rate residue. Gli interessi relativi al periodo di sospensione sono a carico del Fondo di garanzia.
Prestiti ai giornalisti iscritti nelle liste dei disoccupati tenute a cura della FNSI e della FIEG, di cui all'Art. 4 del CCNLG,privi del trattamento di disoccupazione e di cassaintegrazione guadagni. ART. 18 - REGOLAMENTO PRESTITI
Detti prestiti possono essere concessi nella misura massima di 3.900 Euro, restituibili in 12, 24 o 36 rate mensili di importo costante, al tasso di interesse annuo del 4,40%. Misura dei prestiti La misura massima dei prestiti concedibili è fissata in 3.900 euro, con i seguenti limiti:
Criteri di concessione Le domande saranno poste in graduatoria secondo la data di spedizione rilevabile dal timbro postale o dal protocollo di presentazione alle Circoscrizioni o agli Uffici dell'Inpgi di Roma. Nel caso in cui pervengano più domande con la stessa data di spedizione, sarà data preferenza alle richieste presentate dai giornalisti con maggiore anzianità contributiva maturata presso l'Inpgi. Condizioni necessarie per la concessione Per ottenere il prestito, giornalisti disoccupati che non godano di trattamenti di cassa integrazione e di disoccupazione e che siano iscritti nelle liste Fnsi-Fieg di cui all'art. 4 del CCNLG, all'atto della domanda, dovranno presentare una polizza fidejussoria stipulata con primaria compagnia di assicurazione (in convenzione con l'Istituto), nella quale l'assicurazione si impegna a garantire la copertura del 50% dell'importo del prestito concesso.
Costo dell'assicurazione
l' Ufficio di corrispondenza. Prestiti ai superstiti titolari di pensione indiretta o di reversibilità Per quanto riguarda i superstiti titolari di pensione indiretta o di reversibilità, i prestiti possono essere concessi fino ad un massimo di 12.900,00 euro , rimborsabili al tasso del 6,40% in 12, 24, 36, 48, 60, 72 o 84 rate, sempre che la rata di ammortamento non ecceda il limite del quinto della pensione mensile lorda percepita dal richiedente. Il prestito di cui al presente articolo può essere concesso al coniuge superstite fino ad un'età che, sommata ai mesi previsti per l'ammortamento del prestito richiesto, non sia superiore a 75 anni. I figli maggiorenni superstiti possono richiedere il prestito fino ad un' età che, sommata ai mesi previsti per l'ammortamento del prestito richiesto, non sia superiore all'età in cui cesseranno di aver diritto alla pensione indiretta o di reversibilità. Tale ultima età sarà, per i figli maggiorenni studenti di scuola media e professionale, il 21° anno; per i figli maggiorenni studenti universitari, il 26° anno, ma comunque non oltre la durata del corso legale di laurea. Nel caso di richiesta di prestito presentata da più superstiti, titolari di pensione indiretta o di reversibilità, la somma concedibile a ciascuno è pari ad una percentuale del prestito (importo massimo 12.900,00 euro ) corrispondente alla quota di pensione cui ha diritto il richiedente. In ogni caso, per ogni nucleo familiare, non può essere complessivamente concessa una somma superiore a 12.900,00 euro.
UFFICIO COMPETENTE
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