Comunicazione obbligatoria on-line 2009

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COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEL REDDITO PRODOTTO NEL 2009  
PER   ATTIVITA’  LIBERO - PROFESSIONALE 
 (ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento)

 

- Termini di presentazione e modalità per l’invio
Entro il 31 luglio 2010  ciascun iscritto alla Gestione Separata  è tenuto a comunicare l’ammontare dei redditi percepiti nel 2009 per attività libero professionale.
La comunicazione reddituale potrà essere trasmessa solo ed esclusivamente con modalità telematica, (a partire dal 15 giugno e fino al 30 dicembre 2010, dalle ore 08:00 alle ore 20:00), collegandosi al sito www.inpgi.it  Sezione Gestione Separata e compilando in ogni sua parte il Mod. 01/2010 GS.
 


- Obbligati alla comunicazione
Sono tenuti alla comunicazione tutti  i giornalisti che nell’anno 2009 hanno svolto attività autonoma giornalistica:

 

  1. con Partita IVA
  2. con la sola ritenuta d’acconto (attività occasionale e/o cessione del diritto d’autore )
  3. come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti 
     

 

ATTENZIONE:

  • I giornalisti che contemporaneamente all’attività libero professionale hanno svolto “attività giornalistica sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa” devono comunicare i soli redditi riferiti all’attività libero professionale.
  • I giornalisti che non hanno prodotto reddito da attività giornalistica libero professionale e non hanno chiesto di essere sospesi dalla contribuzione devono comunque effettuare la comunicazione seguendo le istruzioni per la compilazione dei Quadri “B”  e “D” del Mod. 01/2010 GS.
 

- Modalita’ di accesso
Per compilare e trasmettere in via telematica il Mod. 01/2010 GS è necessario digitare il proprio codice utente e la password che normalmente vengono usati per l’accesso ai  dati personali sul sito Servizi dell’Istituto.
Chi non ha ancora ricevuto tali codici, oppure voglia ottenerne un duplicato, può richiederli inviando una e-mail all’indirizzo sito.servizi@inpgi.it specificando:
            - Cognome e nome
            - Luogo e data di nascita
            - Codice fiscale
            - Indirizzo di corrispondenza

 

- Sanzioni per omessa o ritardata comunicazione
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, l’omessa o la ritardata comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione pari al:

  1. 5% del contributo soggettivo minimo, se la comunicazione viene effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del termine;
  2. 10%, se viene effettuata tra il 31° giorno ed il 60°;
  3. 15%, se viene effettuata tra il 61° giorno ed il 90°;
  4. 20%, se viene effettuata dopo il 90°.

Si raccomanda, pertanto, di  prestare la massima attenzione alla scadenza del 31 luglio

 

  

- Rettifica dei dati reddituali precedentemente comunicati
Il Regolamento prevede le sanzioni sopra esposte anche nel caso in cui i dati, trasmessi nei termini regolamentari con la Comunicazione telematica,  vengano successivamente rettificati.
Sarà possibile rettificare i dati reddituali comunicati esclusivamente se, unitamente alla richiesta cartacea di rettifica, sarà trasmessa copia della dichiarazione dei redditi presentata al Fisco, nonché documenti specifici (certificazioni, fatture e/o contratti) dai quali si possa evincere la natura delle prestazioni (diverse da quella giornalistica) rese a fronte di compensi che dovranno essere esclusi dalla contribuzione.

- Accertamenti fiscali
Nella comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi nel corso dell’anno, con l’indicazione dell’anno e dell’imponibile Irpef definito.

- Comunicazione da parte degli eredi in caso di decesso  dell’iscritto
In caso di morte dell’iscritto, la comunicazione relativa all’anno del decesso deve essere presentata dagli eredi entro due mesi dalla data prevista per la presentazione al Fisco della dichiarazione dei redditi.
La comunicazione può essere effettuata in forma cartacea.

- Deducibilita’ dei contributi
I contributi soggettivi e di maternità sono deducibili fiscalmente. Eventuali contributi aggiuntivi sono anch’essi deducibili. Il contributo integrativo, invece, non è deducibile.
 

 

I QUADRI DEL MODELLO  01/2010 GS E LE INDICAZIONI PER LA LORO COMPILAZIONE

 

Quadro “A” – dati anagrafici:
I campi presenti in tale quadro sono precompilati. Nel caso in cui gli stessi risultino errati - o variati - è necessario darne tempestiva comunicazione all’Istituto, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal  sito internet.

 

Quadro “B” -  dati reddituali:
B1 –
Reddito netto:
Per la determinazione del  reddito netto occorre prendere in considerazione gli importi indicati nei seguenti righi dei Modelli UNICO/2010 e 730/2010, dove sono riportati i compensi da lavoro autonomo prodotti nell’anno 2009:
 
 

UNICO 2010

RIGO RE23

Reddito professionale netto (RE6  meno RE20)

RIGO RL30

Altri redditi netti di lavoro autonomo  da utilizzo opere ingegno  (RL25 meno RL29)

RIGO RL19

Reddito netto (RL15  [colonna 1]  meno eventuali spese RL15  [colonna 2])

RIGO RH15

Reddito netto da partecipazione in società semplice o in associazioni fra professionisti

RIGO CM6-CM9

Reddito netto nel Regime dei minimi (Il reddito da assoggettare deve essere considerato al netto delle perdite pregresse, ma al lordo dei contributi previdenziali)

730/2010

RIGO  5

Altri redditi (prospetto di liquidazione del modello 730/2010 – riepilogativo IRPEF)

 

Per ogni rigo va considerato solo l’ammontare relativo ai compensi derivanti da attività giornalistica libero professionale escludendo, quindi, redditi da lavoro subordinato, da collaborazioni coordinate e continuative o derivanti da altre attività autonome.

  • Il totale dei compensi da attività giornalistica autonoma ricavato dai suddetti quadri è il reddito professionale netto che va indicato in corrispondenza della casella B1 e sul quale andrà calcolato il contributo soggettivo.
  • Nel caso in cui il reddito risultasse negativo o pari a zero dovrà essere  indicato comunque il valore numerico 0 (zero)

********* 

Ai fini del calcolo del contributo soggettivo il reddito netto non può superare  il massimale,  che per l’anno 2009 è pari ad €  91.507,00.

 

AVVERTENZA PER GLI ISCRITTI CHE HANNO REDDITi DA CO.CO.CO. E DA ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE:
Nel caso in cui i compensi per collaborazioni coordinate e continuative risultassero uguali o superiori al  massimale, va comunque dichiarato il reddito da attività libero professionale, a prescindere dall’entità dello stesso. 
In tal caso sono dovuti esclusivamente il contributo di maternità ed il contributo integrativo del 2% calcolato su tutti i corrispettivi lordi derivanti da attività libero professionale. 

  ********* 

B2 – Corrispettivi lordi:
Per la determinazione del  reddito lordo occorre prendere in considerazione gli importi indicati nei seguenti righi dei Modelli UNICO/2010 e 730/2010, dove sono dichiarati i compensi da lavoro autonomo prodotti nell’anno 2009:
 

 

UNICO 2010

RIGO RE6

Totale compensi da attività professionale (RE2 + RE5)

RIGO RL25

Proventi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno

RIGO RL15

Compensi derivanti da attività  non esercitata abitualmente (colonna 1)

RIGO CM2

Totale componenti positivi (Redditi con Regime dei minimi)

UNICO 2010

(società di persone)

RIGO RE6

Corrispettivi derivanti da attività professionale svolta in forma associata (rapportata alla quota di partecipazione- quadro RK)

730/2010

RIGO D3

Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno (codice 1)

RIGO D5

Corrispettivi derivanti da attività non esercitata abitualmente (codice 2)

 

Per ogni rigo va considerato solo l’ammontare relativo ai compensi derivanti da attività giornalistica libero professionale escludendo, quindi, redditi da lavoro subordinato, da collaborazioni coordinate e continuative o derivanti da altre attività autonome.

  • Il totale dei compensi da attività giornalistica autonoma ricavato dai suddetti quadri è il reddito professionale lordo che va indicato in corrispondenza della casella B2 e sul quale andrà calcolato il contributo integrativo.
  • Nel caso in cui il reddito risultasse negativo o pari a zero dovrà essere  indicato comunque il valore numerico 0 (zero)
     
AVVERTENZA:
Coloro i quali non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi dovranno sommare gli imponibili di ciascuna certificazione rilasciata dai committenti ai fini della determinazione del reddito netto e del reddito lordo.

 


Quadro “C” – contributo aggiuntivo
Coloro i quali intendono incrementare il proprio montante contributivo possono avvalersi, ai sensi dell’articolo 3,      - comma 4 - del Regolamento, della facoltà di versare, oltre al contributo soggettivo obbligatorio del 10%, una contribuzione soggettiva aggiuntiva, calcolata applicando sul reddito netto una ulteriore percentuale non inferiore al 5%.

 

Quadro “D” – assenza di reddito
Il presente quadro deve essere compilato esclusivamente dagli iscritti che non abbiano conseguito reddito riconducibile ad attività giornalistica autonoma.

 

Quadro “E” – termini e modalità di versamento
I contributi possono essere versati in unica soluzione entro ottobre 2010  oppure in tre rate mensili, uguali e consecutive di cui la prima entro la fine di ottobre, la seconda entro la fine di novembre e la terza entro la fine di dicembre 2010. In caso di pagamenti rateali i contributi saranno maggiorati degli interessi di dilazione calcolati al tasso del 5% annuo.
La modalità prescelta dovrà essere segnalata con un flag nell’apposita casella.
Il pagamento, sia dell’unica soluzione che delle rate, potrà essere effettuato utilizzando il Modello F24/Accise compilando la sezione ”Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”.

 

Dopo aver compilato il Modello con i dati reddituali il sistema consentirà di visionare il dettaglio degli importi dovuti per contributi e/o sanzioni, il totale da versare, l’importo di ciascuna rata (per i pagamenti rateali) e le scadenze regolamentari entro le quali eseguire i pagamenti.
Il sistema consentira', inoltre, di visionare il fac-simile del Modello F24 Accise con i dati che, al momento del pagamento, devono essere riportati sul Modello originale per la corretta compilazione.
Si consiglia di stampare   e conservare  il resoconto che comparirà al termine della procedura di invio della comunicazione all’Istituto, che avrà valore anche di attestato di avvenuta presentazione.

 
Il versamento potrà essere eseguito anche mediante bonifico bancario.
Sul sito dell’Istituto – www.inpgi.it – sono consultabili le circolari esplicative che Le consentiranno di eseguire correttamente i pagamenti e stampare il Modello F24/Accise.

 

- Pagamenti effettuati in ritardo
Il ritardo nei pagamenti comporta l’applicazione degli interessi di mora nella misura prevista dal tasso legale. Tale ritardo se superiore a 60 giorni comporta, inoltre, l’addebito della sanzione  pari a:

  1. 5% dei contributi se il pagamento è effettuato tra il 61° ed il 90° giorno dalla scadenza;
  2. 10% dei contributi se il pagamento è effettuato tra il 91° ed il 120° giorno dalla scadenza;
  3. 15% dei contributi se il pagamento è effettuato oltre il 120° giorno dalla scadenza
     

A V V E R T E N Z A


Come previsto dall’articolo 8 del Regolamento, in caso di omessa comunicazione i contributi  saranno accertati d’ufficio sulla base dei dati riferiti all’ultima dichiarazione reddituale in possesso dell’Istituto, con riserva di effettuare conguagli attivi o passivi alla presentazione della prevista documentazione.