Liberi Professionisti - Indennità di maternità/paternità

 

Indennità di maternità /paternità

 

A chi spetta

Alle giornaliste libero professioniste in regola con l'iscrizione alla Gestione Separata dell’Inpgi al momento del conseguimento del diritto (due mesi precedenti il parto).

Ai giornalisti libero professionisti, in regola con l'iscrizione alla Gestione Separata dell'INPGI, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono del figlio nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Per poter beneficiare della prestazione è richiesta la regolarità contributiva. 

Termini di presentazione della domanda

La domanda di maternità può essere presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza, (26ma settimana compiuta) ossia inizio del settimo mese.

Termini di decadenza 

La domanda di maternità e la domanda di estensione della tutela della maternità/paternità per ulteriori tre mesi, devono essere presentate entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto.

 Documentazione

  • modello di domanda INPGI (reperibile nella sezione modulistica);
  • certificato medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica o da ginecologo privato, comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, da produrre nel caso in cui la domanda venga presentata prima del parto;
  • In caso di maternità a rischio produrre apposita certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria competente - Usl o Ispettorato Territoriale del Lavoro;
  • autocertificazione riguardante la nascita del figlio dal quale risulti il nome del figlio/a e il nome della madre;
  • fotocopia di un valido documento d'identità. Nel caso in cui la richiesta sia presentata dal padre è necessaria la seguente documentazione:
  • autocertificazione in caso di morte della madre;
  • specifica documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica - in caso di grave infermità della madre;
  • copia provvedimento del giudice da cui risulti l'affidamento esclusivo del figlio al padre - in caso di affidamento esclusivo;
  • autocertificazione in caso di abbandono del figlio;
  • modello di domanda di estensione della tutela della maternità/paternità per ulteriori tre mesi (reperibile nella sezione modulistica) 

 

 

MODULISTICA
Domanda indennità di maternità

 

 

Periodo indennizzabile

5 mesi:

  • 2 mesi prima del parto
  • 3 mesi dopo del parto

L'indennità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa si sia  interrotta per motivi spontanei o terapeutici.

In caso di gravidanza a rischio, accertata dalla competente Azienda Sanitaria, la giornalista ha diritto ad una mensilità in più rispetto al periodo obbligatorio di maternità.

In caso di paternità (causa morte, infermità della madre o abbandono del figlio) il periodo massimo indennizzabile è di 3 mesi. 

La Legge n.234 del 30.12.2021 riconosce alle libere/i professioniste/ti il diritto ad una estensione dell'indennità di maternità/paternità per i tre mesi successivi ai cinque mesi - tre nel caso di paternità - di tutela obbligatoria già prevista dalla normativa vigente. L'estensione dei tre mesi non spetta in caso di aborto.

La norma si applica a tutti gli eventi di nascita, il cui periodo di tutela obbligatorio dei 5 mesi (o 3 in caso di paternità) fosse ancora in corso al 1° gennaio 2022 o sia iniziato dopo tale data.

L'indennità aggiuntiva di tre mesi spetta se il reddito complessivo fiscalmente dichiarato nell'anno precedente l'inizio del periodo indennizzabile è inferiore ad € 8.145,00. Tale importo viene annualmente rivalutato in funzione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. 

L'importo totale delle tre mensilità aggiuntive corrisponde all'importo di tre mensilità di maternità/paternità obbligatoria.

 

 

 

Calcolo indennità

80% di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato nel secondo anno precedente quello dell’evento.

Indennità minima anno 2023

Euro 5.610,80 lordi

Indennità massima anno 2023

Euro 28.054,00

Alle giornaliste prive di reddito nel secondo anno precedente l'evento, è garantita comunque un'indennità minima pari ad Euro 5.610,80 lordi (anno 2023).

In caso di maternità a rischio,  l'importo da liquidare è pari ad una mensilità aggiuntiva all'indennità di maternità ordinaria.

 

Liquidazione del trattamento

La liquidazione dell'indennità è disposta a decorrere dal verificarsi dell'evento, ossia dalla nascita, previo invio dell'autocertificazione di nascita del figlio/a. 

La liquidazione delle tre mensilità aggiuntive di maternità/paternità avverrà previa verifica reddituale.