Co.Co.Co - Indennità di malattia
Indennità di malattia
A chi spetta
Ai Co.co.co. non pensionati e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, titolari di tre mensilità di contribuzione, maggiorata dell’aliquota aggiuntiva del 2,00%, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento e il cui reddito individuale non sia superiore, nell’anno solare precedente l’evento, al 70% del massimale contributivo stabilito annualmente dalla legge che per l’anno 2021 è pari a Euro 103.055,00
Documentazione
Modello di domanda INPGI corredato da:
- certificato di malattia, rilasciato dal medico curante, stampato con procedura telematica;
- modulo di domanda Inpgi compilato in tutte le sue parti;
MODULISTICA | |
Domanda di corresponsione indennità per malattia |
Durata
Il periodo massimo indennizzabile è pari ad 1/6 della durata del rapporto di lavoro.
Sono garantiti, in ogni caso, un minimo di 20gg di malattia nell’anno solare ad esclusione degli eventi di durata inferiore a 3 gg.
Calcolo indennità
L’indennità è pari ad una frazione del massimale contributivo dell'anno dell'evento diviso 365 giorni secondo le seguenti percentuali:
- 4% se risultano accreditate fino a 4 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero;
- 6% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero;
- 8% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero.
Il massimale contributivo per l'anno 2021 è pari ad euro 103.055,00.
Termini di domanda
Entro due giorni dalla compilazione del certificato da parte del medico curante. In caso di presentazione o di invio oltre il termine sopra indicato, l’indennità di malattia viene decurtata di un numero di giorni pari a quelli del ritardo.