RISPOSTE AI DUBBI

Chi è obbligato a iscriversi

La contribuzione

Il contributo minimo annuo

Obbligo di comunicazione reddituale

I pagamenti

Le prestazioni

 

Chi, cosa, quando, come e perchè: una risposta ai dubbi più comuni.

Da quando la Gestione Previdenziale Separata per il lavoro autonomo è diventata "ufficiale", con l'approvazione di Statuto e Regolamento da parte dei Ministeri vigilanti, numerose sono le richieste di chiarimenti avanzate dai giornalisti sull’interpretazione e sull’applicazione delle norme che regolano la Gestione.

Si riportano di seguito le domande (e i chiarimenti) che rivestono carattere generale e che possono, quindi, interessare tutti i giornalisti tenuti all'iscrizione o già iscritti alla Gestione Separata dell’Inpgi .

CHI È OBBLIGATO A ISCRIVERSI

Se sono iscritto all'Ordine, ma non svolgo attività giornalistica autonoma, sono obbligato ad iscrivermi alla Gestione Separata all'Inpgi?
No. L'iscrizione è obbligatoria per chi, iscritto all'Ordine, svolge attività giornalistica in forma autonoma, anche se occasionale o con la formula della cessione del diritto d’autore , dalla quale percepisce un reddito.


Se io non mi iscrivo alla Gestione Separata dell'Inpgi, mi devo cancellare dall'Ordine ?
Se non svolgi attività autonoma, oppure svolgi attività giornalistica non retribuita, non sei obbligato ad iscriverti alla Gestione Separata dell'Inpgi.

La mancata iscrizione all’Inpgi non comporta l’automatica cancellazione dall’Ordine professionale.
Viceversa, se interviene la cancellazione dall’Ordine non puoi iscriverti alla Gestione Separata.       Se sei già  iscritto alla Gestione e vieni cancellato o radiato dall’Ordine, perdi il diritto a rimanere iscritto all’Istituto

Sto per compiere i 65 anni di età : mi devo iscrivere alla Gestione Separata?
L'iscrizione alla Gestione Separata è obbligatoria fino al compimento del 65° anno di età. Per chi ha superato i 65 anni l'iscrizione è soltanto facoltativa.

Sono un giornalista e faccio pubbliche relazioni e consulenze non prettamente giornalistiche: sono obbligato all'iscrizione alla Gestione Separata?
No, in quanto l'attività svolta non ha carattere giornalistico.


Sono un giornalista che oltre a fare pubbliche relazioni, ecc, svolgo anche attività giornalistica: come devo comportarmi?
Devi iscriverti alla Gestione Separata, alla quale dovrai versare  i contributi soltanto su quella parte di reddito che sia riconducibile ad attività giornalistica autonoma. In sede di comunicazione del reddito, alla Gestione Separata dovrai indicare esclusivamente l’ammontare dei compensi riferiti a tale attività.

Sono un giornalista pubblicista, come attività principale svolgo la professione di avvocato, (o di ingegnere o di architetto o commercialista, ecc), e come attività secondaria quella giornalistica autonoma: devo avere due posizioni previdenziali parallele, e quindi versare a due diversi enti di previdenza?
Sì. Nel sistema previdenziale italiano è consentito avere due posizioni previdenziali parallele (nello stesso ente o anche in enti diversi), poichè l'obbligo di versare i contributi nasce dal fatto di percepire un reddito che, nel tuo caso, è frutto di due attività diverse.

Ad esempio, se eserciti la professione di avvocato (commercialista, architetto ecc.),e al contempo svolgi attività giornalistica autonoma, sei tenuto  all'iscrizione alla Cassa Forense per i redditi derivanti dalla professione di avvocato, ed all'iscrizione alla Gestione Separata Inpgi per i redditi derivanti dall' attività giornalistica. Sarà tuo compito  individuare e denunciare, ai fini contributivi,  la parte di reddito attribuibile all’una o all'altra professione, fermo restando l'imponibile complessivo dichiarato fiscalmente .


Oltre all'attività giornalistica, svolgo anche attività di diversa natura, i cui compensi vengono riportati cumulativamente nello stesso quadro e nello stesso rigo della dichiarazione dei redditi (relativa al lavoro autonomo). Come devo comportarmi quando devo comunicare i redditi da assoggettare a contribuzione?
Al momento della compilazione del modello reddituale da inviare alla Gestione Separata, devi denunciare  soltanto la parte di  reddito derivante dallo svolgimento di attività giornalistica.

Sono un giornalista socio di uno Studio associato all'interno del quale svolgo attività giornalistica : sono tenuto ad iscrivermi alla Gestione separata?
Si, perchè la tua attività non è considerata di natura imprenditoriale, ma ha vero e proprio carattere professionale autonomo, ed in quanto tale è assoggettabile a contribuzione Inpgi.


Sono un giornalista socio di una società (di persone o di capitali) che svolge attività giornalistica, emetto fatture a nome della società e poi a fine anno mi ripartisco gli utili insieme agli altri soci : devo iscriversi alla Gestione Separata Inpgi?
No, perchè i tuoi redditi non sono fiscalmente considerati derivanti da attività autonoma professionale, ma da attività imprenditoriale. Come tali, ai fini contributivi,  vanno denunciati all’INPS


Se invece un giornalista, socio di una società, emette una fattura o ricevuta di pagamento per il lavoro giornalistico svolto (indipendentemente dalla ripartizione degli utili), deve versare i contributi all'Inpgi su quel reddito?
Si, perchè in questo caso il reddito esula dagli utili societari e, anche ai fini fiscali, è riconducibile a reddito da lavoro autonomo.



Sono un giornalista iscritto all'Ordine, ho la residenza all'estero e lavoro per committenti stranieri, devo iscrivermi alla Gestione Separata dell'Inpgi?
No, perchè il Decreto Legislativo n. 103/96 stabilisce che i contributi debbano essere calcolati e versati   in percentuale al reddito “fiscalmente dichiarato”. Tenuto conto che risiedi all’estero e  non presenti la dichiarazione dei redditi in Italia, non sei obbligato al rispetto delle disposizioni previdenziali vigenti in Italia, ma a quelle dello Stato di residenza .


Sono un giornalista e lavoro in Italia per un committente straniero: sono tenuto ad iscrivermi ? Se si, sono tenuto a richiedere anche il 2% al mio committente, per poi versarlo all'Inpgi?
Sì perchè, comunque, i redditi derivanti da questa attività sono prodotti in Italia e dichiarati al Fisco italiano. In materia previdenziale anche il committente – sebbene straniero – è tenuto al rispetto delle norme vigenti  nel paese in cui il reddito viene prodotto.


Sono un giornalista professionista iscritto all'Inpgi (gestione principale) che ha maturato il requisito contributivo minimo per ottenere la pensione, ma non verso più contributi obbligatori perchè ho chiuso il mio rapporto di lavoro subordinato con un'azienda editoriale. Attualmente svolgo attività giornalistica di lavoro autonomo.   Mi devo iscrivere alla Gestione Separata? E la mia precedente posizione contributiva esistente presso l'Inpgi principale? E' possibile fare un ricongiungimento delle due posizioni ed avere a fine carriera una unica pensione?
Se non hai ancora compiuto i 65 anni di età sei obbligato ad iscriverti alla Gestione Separata .   L’Inpgi principale (che gestisce le posizioni previdenziali dei giornalisti dipendenti)  e la Gestione Separata (che gestisce le posizioni previdenziali dei giornalisti autonomi) si possono visualizzare come due rette parallele che, almeno in questo momento, non hanno punti in comune.

Di conseguenza, anche le rispettive  posizioni contributive procedono  in modo autonomo.     Quando avrai raggiunto i requisiti di età e di contribuzione previsti dalla normativa che regola l'Inpgi principale, potrai chiedere ed ottenere la pensione che avrai maturato come lavoratore dipendente.

Al raggiungimento dei requisiti di età e contribuzione previsti, invece, dalla normativa che regola la Gestione Separata, potrai chiedere ed ottenere la pensione che avrai maturato come libero professionista.

A fine carriera percepirai, quindi,  due pensioni,  ciascuna calcolata e commisurata a quanto avrai versato rispettivamente per lavoro subordinato e per lavoro autonomo.


Sono un giornalista che all’Inpgi principale non ha maturato il requisito contributivo minimo per il diritto a pensione (20 anni)  perché ho pochi contributi versati e non ho in essere alcun rapporto di lavoro subordinato. Svolgo attività giornalistica autonoma e verso i contributi alla Gestione Separata.  Ai fini pensionistici possono risultare utili anche i  contributi versati come dipendente?
Nel  regolamento dell'Inpgi – Gestione principale , entrato in vigore il 24 luglio 1998, è stata introdotta una modifica in base alla quale è possibile considerare utili anche gli anni di contribuzione versati nella Gestione separata, ma soltanto ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e cioè se la somma degli anni di contribuzione versati alle due Gestione ti consentono di raggiungere i 20 anni di contributi previsti per ottenere la pensione dalla Gestione principale.  Ovviamente i periodi contributivi non devono essere temporalmente coincidenti.

All'età pensionabile, anche se hai versato pochi contributi come dipendente, potrai così percepire due pensioni (pro-quota): una, commisurata ai contributi versati durante lo svolgimento di lavoro subordinato, erogata dall'Inpgi "principale", ed una, determinata sulla base dei versamenti effettuati durante lo svolgimento di lavoro autonomo,  pagata dall'"Inpgi 2".
 


Sono un giornalista iscritto all'Inpgi principale. Qualche tempo fa ho interrotto il rapporto di lavoro subordinato ed ho deciso di proseguire volontariamente il versamento dei contributi per raggiungere il diritto a pensione. Attualmente svolgo attività giornalistica autonoma e verso i contributi alla Gestione Separata. Posso smettere di versare i contributi volontari all'Inpgi principale?
Le due gestioni (Inpgi principale e Gestione separata) sono rigidamente e nettamente separate. Di conseguenza i contributi versati presso ciascuna gestione danno luogo a due diversi trattamenti pensionistici. 

I contributi volontari che verso all’Inpgi principale ti consentono di incrementare  la contribuzione fino al raggiungimento del requisito minimo indispensabile per conseguire il diritto a pensione (20 anni).  Essendo una facoltà, in qualsiasi momento puoi  decidere di interrompere la prosecuzione volontaria dei versamenti. In questo modo però, potresti correre il rischio di non raggiungere il diritto a pensione presso la Gestione principale dell'Inpgi.

I contributi per  l’attività giornalistica autonoma, a differenza di quelli volontari, hanno carattere obbligatorio. Pertanto, devono essere necessariamente versati.

C'è un termine per l'iscrizione?
Se sei un giornalista iscritto all'Ordine e incominci a svolgere attività giornalistica autonoma, hai 30 giorni di tempo dall'inizio dell'attività per iscriverti alla Gestione Separata.


LA CONTRIBUZIONE
 
Come si determinano i contributi che devo annualmente versare alla Gestione Separata?
La contribuzione alla Gestione Separata è determinata per legge (v. D.Lgs. n. 103/96 e Regolamento) ed è così costituita:

  • un contributo soggettivo, a carico del giornalista, pari al 10% del reddito netto derivante da attività giornalistica autonoma dichiarato ai fini dell'IRPEF;

  • un contributo integrativo, pari al 2% del reddito lordo che il committente deve corrispondere al giornalista all'atto del pagamento del compenso;
     
  • un contributo annuale per il trattamento di maternità.


Devo pagare i contributi anche sui redditi derivanti da collaborazioni giornalistiche occasionali?
Per i giornalisti, così come per tutti i liberi professionisti, non esiste lavoro occasionale.

Il carattere dell’abitualità ai fini contributivi è richiesto esclusivamente per i soggetti destinatari dell’art. 2, comma 26, della legge 335/95 (parasubordinati e incaricati delle vendite a domicilio) i quali sono tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS.

I giornalisti, invece, e tutti gli iscritti in Albi, sono destinatari del comma 25 dell’art. 2 della legge 335/95 e del decreto legislativo n. 103/96 (che ne costituisce attuazione).  Per tali soggetti i presupposti per l’insorgenza dell’obbligo assicurativo sono lo svolgimento di attività autonoma di libera professione e l’iscrizione in appositi albi o elenchi.


Il reddito derivante da rapporto dipendente si cumula con il reddito da lavoro autonomo, ai fini della determinazione del reddito su cui va calcolato il contributo del 10%?
No. Ciascuna parte di reddito dà luogo, infatti, alla sua rispettiva contribuzione.                              Ai fini del calcolo del 10%, da versare alla Gestione Separata, va preso in considerazione esclusivamente il reddito derivante da lavoro giornalistico svolto in forma autonoma.

E' possibile versare più del 10%?
L’attuale Regolamento consente, a chi desidera incrementare la propria base pensionistica, di versare una contribuzione soggettiva in aggiunta a quella obbligatoria del 10%. L’aliquota aggiuntiva  non può essere inferiore al 5% del reddito netto sul quale sei tenuto a versare il 10% di legge. Tale volontà dovrà essere comunicata all'Istituto entro la fine dell'anno solare a cui si riferisce il reddito.
 

IL CONTRIBUTO MINIMO ANNUO
Il contributo minimo annuo - da versare entro il 30 settembre di ogni anno - è composto da: contributo soggettivo, contributo integrativo e contributo per la copertura degli oneri per la maternità.

- Il contributo minimo soggettivo e integrativo dalla nascita della Gestione separata ha subito delle variazioni.

Per gli anni 1996 e 1997 era previsto in euro 309,88 di cui euro258,23 a titolo di contributo soggettivo ed euro 51,65 a titolo di contributo integrativo.

Per gli anni 1998, 1999 e 2000 il contributo minimo annuo è stato ridotto ad euro 77,47 di cui euro 64,56 a titolo di contributo soggettivo ed euro 12,91 a titolo di contributo integrativo.

A partire dall'anno 2000 il contributo minimo è stato di nuovo aumentato ad euro 309,88.

Per gli anni 2001 e 2002 , fermo restando il contributo minimo di euro 309,88 per i giornalisti con anzianità di iscrizione all’Ordine superiore a cinque anni, per i giornalisti con anzianità di iscrizione all'Ordine professionale fino a 5 anni il contributo minimo è stato ridotto ad euro 77,47.

A partire dal 2003:
per i giornalisti con oltre cinque anni di anzianità di iscrizione all'Ordine professionale ed  un reddito annuo superiore a 1.500 euro, è previsto un contributo minimo di euro 309,88;
per i giornalisti con anzianità di iscrizione all'Ordine professionale fino a 5 anni e per i giornalisti con anzianità di iscrizione all'Ordine superiore a 5 anni, ma con reddito fino a 1.500 euro, è previsto un contributo minimo di euro 90,00 di cui euro 70,00 a titolo di contributo soggettivo (rivalutano annualmente sulla base dell’indice ISTAT) ed euro 20,00 a titolo di contributo integrativo.

  • A partire dal 2006:

      • per i giornalisti con oltre cinque anni di anzianità di iscrizione all'Ordine professionale  è previsto un contributo minimo di euro 240,00;

      • per i giornalisti con anzianità di iscrizione all’Ordine professionale è previsto un contributo minimo di euro 92,75.

 - Il contributo per la maternità, fissato inizialmente in Euro 25,82, è aumentato ogni anno sulla base dell'indice ISTAT.  Nel 2006 è pari ad euro 30,18

 

Quando si paga il contributo minimo annuale?
Il contributo minimo annuale si deve pagare entro il 30 settembre di ogni anno. Ad esempio : il contributo minimo annuo relativo ai redditi del 2005, entro il 30 settembre 2005, quello relativo al 2006 entro il 30 settembre 2006, e così di seguito.


Che cosa si intende per committente?
Per committente non si intende soltanto un'azienda editoriale ma qualunque soggetto che si avvalga dell'opera professionale del giornalista, quali enti pubblici, enti locali, camera di commercio, soggetti privati o altre aziende che dispongono di un ufficio stampa.


Perchè è il giornalista che deve pagare il 2% alla Gestione Separata se il contributo è a carico dell'azienda?
L'obbligo del versamento del 2% a carico del committente ed il diritto del giornalista ad esigerlo nasce dal Decreto Legislativo n. 103/96. Questa legge infatti, all'art. 8 comma 3, dispone che il contributo integrativo del 2% è posto a carico del committente e deve essere riscosso direttamente dal giornalista all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura (per chi ha partita IVA) o sulla busta paga (per i collaboratori coordinati e continuativi) o sulle certificazioni annuali (per chi presta attività occasionale o con cessione di diritto d'autore).

Se il committente non mi corrisponde il 2%, sono tenuto comunque a versarlo alla Gestione Separata?
Si, proprio perché la legge pone il versamento di tutti i contributi a esclusivo carico dell’assicurato. In caso di mancato pagamento hai sempre la possibilità di intraprendere azione di rivalsa nei confronti del committente.


Se si è iscritti alla Gestione Separata e si è costretti a sospendere l'attività lavorativa, ad esempio, per gravidanza, servizio militare, o altri motivi personali: si è comunque obbligati ugualmente a versare ?
Non c'è alcun obbligo se la sospensione dell'attività interessa l'intero anno. Importante è comunicare alla Gestione Separata l’intervenuta interruzione dell’attività  inviando agli Uffici l’apposito modulo debitamente compilato (reperibile anche nel sito Inpgi) ai fini della sospensione del versamento dei contributi. Tuttavia, se non si vuole perdere l'anzianità di iscrizione alla Gestione, ai fini della maturazione del diritto alla pensione, si potrà versare il contributo minimo annuale. Tale possibilità è subordinata, naturalmente, al mantenimento dell'iscrizione all'Ordine dei giornalisti.


Se smetto di lavorare come giornalista autonomo, ma mantengo l'iscrizione all'Ordine, posso continuare a versare volontariamente alla Gestione Separata?
Si, nelle seguenti ipotesi: - tu sia iscritto alla Gestione ed abbia versato almeno un contributo annuale obbligatorio nel quinquennio precedente la domanda, oppure almeno 3 contributi annuali obbligatori.
I contributi volontari sono finalizzati al conseguimento del requisito contributivo per il diritto a pensione

 

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE REDDITUALE


Nel caso in cui io interrompa per un anno l'attività autonoma, devo comunque trasmettere agli Uffici la comunicazione reddituale anche in assenza di proventi derivanti da lavoro giornalistico autonomo?
In base all’art. 10 del regolamento, la comunicazione reddituale, anche in assenza di redditi da lavoro giornalistico autonomo, deve comunque essere trasmessa, pena l'applicazione di sanzioni nella misura prevista dal citato articolo 10.

Se ho comunicato l’interruzione di attività ed ho chiesto la sospensione dai versamenti, sono obbligato a trasmettere ogni anno la comunicazione reddituale?
Non sei obbligato. Tuttavia,  se l’Istituto ritiene di dover procedere alla  verifica della tua situazione, sei tenuto a trasmettere la documentazione che ti viene richiesta .

Dal momento che non ho percepito alcun reddito derivante da attività giornalistica, ho omesso di inviare la comunicazione reddituale entro i termini prescritti (31 luglio). Devo comunque pagare la sanzione?
Sì, in quanto espressamente prevista dall'art. 10 del Regolamento

Nel caso in cui io passi a miglior vita prima di aver maturato il diritto a pensione, i miei eredi saranno tenuti ad inviare la comunicazione dei redditi da me percepiti e a pagare gli eventuali contributi dovuti?
Sulla base di quanto stabilito dal Regolamento, gli adempimenti per la  regolarizzazione della posizione dell’iscritto (fino alla data del decesso) competono agli eredi.                                                                                        

 

I PAGAMENTI
Quali sono le modalità ed i termini per il pagamento?

  • Entro il 30 settembre di ogni anno devono essere versati i contributi minimi in  acconto su quanto dovuto per l’anno. Per il pagamento l’Istituto invia ad ogni iscritto apposito bollettino precompilato;

  • Il saldo dovrà essere versato entro il 30 ottobre dell'anno successivo in un’ unica soluzione oppure in tre rate mensili a partire da ottobre e fino a dicembre.  Anche in questo caso l’iscritto riceverà uno oppure tre bollettini precompilati sulla base della forma di pagamento prescelta.


Tutti i versamenti (anche quelli rateali) possono comunque essere effettuati con le seguenti modalità, specificando sempre la causale del pagamento :

    1. a mezzo conto corrente postale intestato a : Inpgi- Gestione Separata D. Lgs.      103/96 - n. 94425006.
    2. 2. a mezzo bonifico bancario intestato a :
      Inpgi - Gestione Separata D.Lgs. 103/96 -
      Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 11 Roma CIN: W
      ABI: 05696 CAB: 03200 C/C: 000020000X28

 

 
Quali sono gli adempimenti connessi al pagamento del contributo?
Ogni anno, entro il 31 luglio, il giornalista deve comunicare, a mezzo lettera raccomandata e utilizzando il modulo predisposto dall'Istituto, l'ammontare del reddito professionale da lavoro autonomo giornalistico dichiarato ai fini IRPEF (la cd. "comunicazione reddituale").
La comunicazione deve essere inviata anche se non è stata svolta attività o non sono stati percepiti redditi da lavoro autonomo giornalistico.
Il modulo è inviato dall’Istituto ad ogni iscritto alla Gestione. In caso di mancato recapito può essere scaricato da internet al sito www.inpgi.it assieme alle istruzioni per la compilazione.


Quali sono le sanzioni se io dimentico di inviare queste comunicazioni?
In caso di omessa, ritardata o infedele comunicazione, si applicano le seguenti sanzioni:

  • per gli anni 1996-1997 - €  129,12

  • per gli anni 1998-1999 - €    64,56

  • Dal 2000 le sanzioni sono così calcolate:

    • 5% del contributo soggettivo minimo, se la comunicazione viene trasmessa entro 30 giorni dalla scadenza del termine;

    • 10% se viene trasmessa tra il 31° giorno ed il 60°;

    • 15% se viene trasmessa tra il 61° giorno ed il 90°;

    • 20% se viene trasmessa dopo il 90° giorno.

Quali sono le sanzioni se effettuo in ritardo il pagamento dei contributi?
In caso di pagamenti effettuati oltre le scadenze fissate dal Regolamento si applicano le seguenti sanzioni:


●   per gli anni dal 1996 al 2003: interessi di mora al tasso legale dal giorno successivo alla scadenza e fino a quello dell’effettivo versamento. Se il pagamento è effettuato oltre 60 giorni dal termine, in aggiunta agli interessi di mora, è dovuta una sanzione pari al 15% del capitale dovuto e non versato nei termini.

●   dal 2004, fermo restando gli interessi di mora al tasso legale, la sanzione viene applicata in misura pari al

  • 5%,  dei contributi se il pagamento è effettuato tra il 61° ed il 90° giorno dalla scadenza;

  • 10% dei contributi  se il pagamento è effettuato tra il 91° ed il 120° giorno dalla scadenza;

  • 15% dei contributi se il pagamento è effettuato dopo il 120° giorno dalla scadenza.

 

LE PRESTAZIONI

Che tipo di prestazioni posso conseguire iscrivendomi alla Gestione Separata?
Pensione di vecchiaia, d' invalidità e ai superstiti e indennità di maternità.



Quando si consegue la pensione di vecchiaia?
Sia le donne che gli uomini potranno andare in pensione a 57 anni, con cinque anni di contribuzione e purchè abbiano maturato una pensione pari almeno a 1,2 volte il minimo della pensione sociale Inps (pari per il 2006 ad euro 4.962,36). Al di fuori di questa ipotesi, uomini e donne potranno andare in pensione a 65 anni, con un minimo di cinque anni di contributi. E’ comunque possibile andare in pensione a qualsiasi età, se si sono maturati almeno 40 anni di contributi.


Quando si ha diritto alla pensione di invalidità?
Quando il giornalista sia riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l'attività professionale giornalistica, e siano state versate alla Gestione separata almeno cinque annualità di contribuzione, delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione. E' necessario, inoltre, che sia intervenuta la cessazione totale dell'attività giornalistica autonoma.

 
Per quale periodo ed in quale misura  viene corrisposta l'indennità di maternità ?
L'indennità di maternità viene corrisposta

  • per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i  due mesi antecedenti il parto e i tre mesi successivi, per un importo pari all’80 per cento dei cinque dodicesimo del reddito percepito e dichiarato all'Istituto (reddito netto risultante dalla dichiarazione dei redditi) nel secondo anno precedente a quello della domanda. 

  • in caso di adozione o affidamento preadottivo per i primi tre mesi dell’ingresso del minore in famiglia, per un importo pari all’80% dei tre dodicesimi del reddito dichiarato all’Istituto nel secondo anno precedente a quello della domanda;

  • in caso di interruzione della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici dopo il compimento del sesto mese, per cinque mesi e per un importo pari all’80% dei cinque dodicesimo del reddito sempre riferito al secondo anno precedente a quello della domanda;

  • n caso di aborto spontaneo verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, per un mese e per un importo pari ad un dodicesimo del reddito ichiarato all’Istituto nel secondo anno precedente a quello della domanda.

Una giornalista iscritta alla Gestione Separata  a partire da quando potrà avere diritto all'indennità di maternità e, quindi, presentare la domanda?
Il diritto all’indennità di maternità matura dopo due anni di iscrizione e di contribuzione alla Gestione Separata. Il calcolo della prestazione, per legge, deve essere effettuato sulla base del reddito netto percepito per attività giornalistica autonoma e denunciato all’Istituto nel secondo anno precedente a quello della domanda. Di conseguenza la domanda di liquidazione dell’indennità non può essere presentata se non dopo due anni di iscrizione alla Gestione.        Ad esempio, se iscritta dal 2004 la giornalista ha maturato il diritto e può presentare domanda di indennità solo nel 2006.

 


MODULISTICA
Iscrizione alla Gestione Separata INPGI
MODULISTICA
Gestione separata - Sospensione dell'attività giornalistica

 

  

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