Le principali novità in vigore dal 1° gennaio 2011 per la Gestione Sostitutiva e per la Gestione Separata

 

Le principali novità in vigore dal 1° gennaio 2011 per la Gestione Sostitutiva e per la Gestione Separata.
 

Ricordiamo alcune delle principali novità in vigore dal 1° gennaio 2011 sia per la Gestione Sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria che per la Gestione Separata.

 

Gestione Sostitutiva


Perequazione provvisoria pensioni: 1,4%.
 

Per l’anno 2011, la perequazione è stata determinata, in via provvisoria, nella misura dell’1,4% e viene applicata secondo i diversi scaglioni reddituali come indicato nella tabella sottostante:Per l’anno 2011, la perequazione è stata determinata, in via provvisoria, nella misura dell’1,4% e viene applicata secondo i diversi scaglioni reddituali come indicato nella tabella sottostante:

 

SCAGLIONI DI REDDITO
Aliquote %
Fino a Euro 17.977,83
(fino a 3 volte il minimo Inps il 100%)
1,40%
Da Euro 17.977,83 a Euro 29.963,05
(da 3 a 5 volte il minimo Inps il 90%)
1,26%
Oltre Euro 29.963,05
(oltre 5 volte minimo Inps 75%)
1,05%

 

Esempio: pensione annua lorda al 31/12/2010 pari a Euro 60.000,00.

 


Poiché tale trattamento pensionistico è superiore a 5 volte il minimo Inps, il 1° gennaio 2011, sarà così perequato: 


IMPORTO ANNUO PENSIONE AL
31/12/2010
PEREQUAZIONE
%
INCREMENTO ANNUO PENSIONE
IMPORTO ANNUO PENSIONE PEREQUATA AL 1/1/2011
fino a Euro 17.977,83 1,4% 251,69  
 

 
da Euro 17.977,83 a Euro 29.963,05 1,26% 151,01
da Euro 29.963,05 a Euro 60.000,00 1,05% 315,38

Totale pensione 60.000,00

 

718,08

Totale perequazione

60.718,08 

Pertanto, il suddetto trattamento di Euro 60.000,00, al 1/01/2011 ammonterà ad Euro 60.718,00

 

Cumulo pensione – altri redditi da lavoro dipendente ed autonomo.

Il limite di cumulabilità di Euro 20.140,00 riferito al 1° gennaio 2010, per effetto della rivalutazione annuale secondo il coefficiente Istat dell’ 1,4%, risulta pari ad Euro 20.421,96 dal 1° gennaio 2011.

I trattamenti d’anzianità liquidati con meno di 40 anni di contribuzione ed i prepensionamenti ex art. 37 Legge 416/81, sono soggetti al suddetto limite di cumulabilità, sia con i redditi da lavoro dipendente che autonomo.
Le pensioni d’invalidità sono invece cumulabili fino al suddetto limite soltanto con i redditi da lavoro autonomo e dipendente non giornalistico mentre vige il divieto di cumulo per il lavoro dipendente giornalistico.
 
Nessun limite di cumulabilità al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (60 anni donne e 65 anni uomini).
 


Finestre


Pensioni d’anzianità:
nuova finestra unica mobile (art. 12 d.l. n. 78 del 31.05.2010 convertito nella Legge n. 122 del 30.07.2010)


Dal 1° gennaio 2011 tutti i giornalisti che maturano i requisiti per la pensione d’anzianità (anche con 40 anni di contribuzione), d’anzianità pro-quota Inps/Inpgi (legge Vigorelli) e pensione d’anzianità con abbattimenti, potranno accedere al trattamento secondo un’unica finestra mobile:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti (vedi tabella sottostante); esempio: compimento del 60° anno di età e 35 anni di contributi o raggiungimento di 40 anni di contributi nel mese di febbraio 2011 – finestra 1° marzo 2012.
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti; esempio: compimento del 60° anno di età e 35 anni di contributi INPS/INPGI anche con contribuzione da lavoro autonomo presso l’Inps, (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) utile ai fini del diritto, nel mese di febbraio 2011 – finestra 1° settembre 2012.
     

 


Requisiti di accesso pensione d’anzianità Inpgi
Anno
Età con almeno 35 anni di contributi
1.1.2010 – 31.12.2012  60 anni
1.1.2013 – 31.12.2013
 61 anni
Dal 1.1.2014  62 anni
In alternativa ai suddetti requisiti i giornalisti possono andare in pensione con 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età.

 


Requisiti di accesso pensione d’anzianità Inpgi con abbattimenti
almeno 57 anni d'età e 35 anni di contributi

L’Inpgi riconosce agli iscritti la possibilità di optare per i vecchi requisiti di accesso alla pensione di anzianità (57 anni di età e 35 di contribuzione), applicando all’importo della pensione delle aliquote di abbattimento definitive (dal 4,76% al 20,00%), in relazione agli anni di anticipo rispetto all’età prevista dalla nuova normativa adottata.

 

 

Deroga: mantenimento vecchie finestre

L’unica deroga prevista dalla legge, al mantenimento delle vecchie finestre, riguarda tutti coloro che hanno maturato il diritto alla pensione entro il 31.12.2010 per i quali continueranno a trovare applicazione le precedenti norme.

 

Poiché il Regolamento prevede come requisiti minimi di accesso alla pensione di anzianità 57 anni di età con almeno 35 anni di contributi rientreranno nella deroga tutti coloro i quali matureranno i suddetti requisiti entro il 31.12.2010.

Pertanto per i giornalisti che avranno maturato i 57 anni di età e almeno 35 anni di contributi entro il 31.12.2010 (tutti i nati entro il 31.12.1953 con almeno 35 anni di contributi) troveranno applicazione le vecchie finestre di accesso, semestrali o quadrimestrali.

 

Pensioni in totalizzazione


Anche per tale tipologia di pensione è stata introdotta per la prima volta la “finestra unica” corrispondente a quella applicata per i lavoratori autonomi iscritti all’AGO:

  • 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti
     

 

 

 Gestione Separata


Co.Co.Co.


Aliquote contributive complessive dal 1°.1.2011


giornalisti che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie:

26,72% di cui un terzo a carico del giornalista (8,90%), rispetto al 24,12% del 2010 (di cui 8,04% a carico del giornalista).


giornalisti che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati:

17,00% di cui un terzo a carico del giornalista (5,66 %), rispetto al 15,30% del 2010 (di cui 5,10% a carico del giornalista).