DILAZIONE PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI
I committenti – che non abbiano provveduto al versamento dei contributi assicurativi – possono
dilazionare il debito contributivo, comprensivo delle sanzioni civili, presentando all’INPGI
un’apposita istanza di rateazione, utilizzando il modello DIL.02, debitamente compilato e
sottoscritto.
Ai fini della concessione della rateazione dei debiti maturati, le aziende/enti contribuenti devono
aver versato (o versare con la prima rata) l’intera quota di contribuzione a carico dei collaboratori.
L’INPGI può concedere la dilazione del pagamento del debito contributivo (comprensivo delle
sanzioni civili) – non ancora iscritto a ruolo – fino a massimo 24 rate mensili. La rata mensile non
può essere inferiore a 100,00 euro.
Alla rateazione è applicato il tasso di dilazione e differimento (costituito dal tasso di interesse sulle
operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema – ex Tasso Ufficiale di Riferimento –
stabilito dalla B.C.E., aumentato di 6 punti).
Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive,
comporta la decadenza automatica dal beneficio della rateazione e per l’intero importo ancora
dovuto – previa rideterminazione delle somme aggiuntive – saranno attivate le procedure di
recupero, mediante iscrizione a ruolo.
