Hai ricevuto la comunicazione perché, a seguito delle verifiche effettuate presso l’Anagrafe Tributaria, risultano redditi da lavoro autonomo percepiti nel 2020 che potrebbero essere soggetti a contribuzione presso la Gestione previdenziale INPGI.
Devono rispondere tutti i destinatari della lettera, indipendentemente dalla propria situazione professionale o previdenziale, limitatamente ai redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività in forma autonoma.
L’obbligo riguarda quindi anche:
– giornalisti dipendenti;
– collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.);
– pensionati;
– giornalisti che svolgono contemporaneamente attività giornalistica e altre attività professionali.
Sì. La comunicazione costituisce atto interruttivo dei termini di prescrizione relativamente ai periodi e agli importi indicati nella lettera.
Devi accedere al portale web il cui indirizzo è indicato nella lettera (per coloro che sono già iscritti all’Istituto si tratterà dell’Area Iscritti INPGI mentre per coloro che non sono mai stati iscritti si tratterà dell’Area Registrazione) e compilare la procedura online dedicata.
Il percorso è il seguente:
1) Accedi con SPID o CIE.
2) Entra nel servizio “Comunicazione obbligatoria dei redditi prodotti per attività giornalistica autonoma a seguito di accertamento INPGI presso l’Anagrafe Tributaria”.
3) Compila tutti i campi richiesti.
4) Allega l’eventuale documentazione necessaria.
5) Completa l’invio.
6) Conserva la ricevuta finale.
La comunicazione deve essere trasmessa entro il 30 novembre 2026.
La procedura può essere effettuata esclusivamente online tramite autenticazione SPID o CIE.
Non sono previste modalità alternative di presentazione.
No.
Sono considerate valide esclusivamente le comunicazioni trasmesse attraverso la procedura online presente nell’Area Iscritti INPGI.
Le comunicazioni inviate con modalità diverse non potranno essere prese in considerazione.
Per qualsiasi difficoltà nell’accesso o durante la compilazione della procedura online puoi inviare una mail a: sistemi_informativi@inpgi.it
Redditi da dichiarare
Devi indicare se i redditi rilevati dall’Anagrafe Tributaria sono:
– interamente giornalistici;
– interamente non giornalistici;
– in parte giornalistici e in parte non giornalistici.
Per reddito lordo si intende il compenso complessivo a fini fiscali, costituito dal corrispettivo previsto per lo svolgimento dell’attività giornalistica maggiorato delle altre voci eventualmente addebitate al committente a titolo di rimborso spese.
Per reddito netto si intende l’importo del corrispettivo pattuito per lo svolgimento dell’attività giornalistica, al netto delle eventuali voci di rimborso spese addebitate al committente.
Sono soggetti a contribuzione i compensi derivanti da attività giornalistica autonoma, tra cui:
– attività svolta con partita IVA;
– prestazioni occasionali con ritenuta d’acconto;
– compensi derivanti da cessione del diritto d’autore.
Sì.
Anche nel caso di contemporaneità tra lavoro subordinato, parasubordinato (co.co.co.) e lavoro autonomo, si è obbligati a comunicare e versare i contributi sull’attività professionale giornalistica.
Sì.
Anche i giornalisti pensionati sono tenuti a comunicare gli eventuali redditi derivanti da attività giornalistica autonoma.
Sì.
L’accertamento non riguarda i compensi da collaborazione coordinata e continuativa già assoggettati a contribuzione, ma eventuali redditi autonomi professionali, occasionali o derivanti da cessione del diritto d’autore risultanti presso l’Anagrafe Tributaria.
Redditi non giornalistici
Devi dichiararlo nella procedura online e allegare documentazione idonea che dimostri la natura non giornalistica dell’attività svolta.
A titolo esemplificativo:
– fatture con descrizione dell’attività svolta;
– Certificazioni Uniche;
– ricevute con ritenuta d’acconto;
– lettere di incarico;
– dichiarazioni dei committenti;
– documentazione relativa a contributi versati ad altri enti previdenziali;
– documentazione relativa ai compensi per diritto d’autore.
No.
La dichiarazione dei redditi non è sufficiente per dimostrare la natura giornalistica o non giornalistica delle attività svolte.
È necessario allegare documentazione che consenta di identificare concretamente l’attività da cui derivano i compensi.
Devi attivarti per recuperarla presso:
– i committenti;
– il commercialista o consulente fiscale;
– altri enti previdenziali eventualmente coinvolti;
– l’Amministrazione finanziaria.
La procedura non consente di dichiarare redditi non giornalistici senza allegare documentazione di supporto.
Come distinguere un’attività giornalistica da una non giornalistica?
In generale è giornalistica un’attività nella quale il committente richiede e valorizza le competenze professionali proprie del giornalista.
Ad esempio, sono da considerarsi prestazioni giornalistiche:
– moderazione di convegni, dibattiti e tavole rotonde;
– interviste pubbliche;
– conduzione di incontri informativi;
– presentazione di libri, ricerche o rapporti con finalità informative;
– attività di divulgazione e approfondimento.
Non sono normalmente considerate attività giornalistiche:
– animazione di eventi commerciali o promozionali;
– conduzione di convention con finalità prevalentemente commerciali;- –
– attività di speaker o presentatore prive di contenuti informativi significativi;
– attività di testimonial o ambassador.
Una domanda utile può essere:
“Sono stato scelto perché sono un giornalista in grado di informare, intervistare e moderare un confronto oppure semplicemente perché serviva un presentatore?”
Nel primo caso l’attività è normalmente riconducibile all’esercizio della professione giornalistica.
Si tratta di attività giornalistica se ricorrono le seguenti caratteristiche:
– reperimento di notizie sul campo;
– sviluppo di notizie da agenzie di stampa/web;
– redazione di articoli;
– redazione di articoli con editing/titoli/impaginazione editoriali;
– inchieste/approfondimenti/reportage;
– autore servizi audiovisivi;
– conduzione radiotelevisiva;
– interviste telecronaca/radiocronaca;
– infografica e data visualization;
– data journalism;
– foto e video Ufficio Stampa – Rassegna stampa;
. web content;
– social media management (per una o più testate);
– aggregazione notizie e creazione snippets;
– web analytics;
– produzione newsletter;
– produzione podcast.
No. I proventi in questo caso sono correttamente da considerarsi conseguenza dello sfruttamento dell’opera dell’ingegno e non rientrano tra i compensi derivanti dallo svolgimento autonomo.
Esito della procedura
Al termine della procedura viene generata una ricevuta.
La ricevuta costituisce la prova dell’avvenuta trasmissione.
Se non viene generata la ricevuta, la procedura non è stata completata correttamente.
Sì.
La ricevuta finale può essere scaricata e stampata.
L’INPGI esaminerà le informazioni e la documentazione trasmesse.
Successivamente riceverai una nuova comunicazione con l’esito dell’istruttoria.
L’INPGI comunicherà:
– l’importo dei contributi dovuti;
– le eventuali sanzioni previste dalla normativa;
– le modalità e le scadenze di pagamento.
Qualora previsto, potrà essere richiesta una rateizzazione del debito.
Se la documentazione trasmessa sarà ritenuta idonea, la pratica verrà archiviata.
Se invece la documentazione sarà insufficiente o non consentirà di dimostrare la natura non giornalistica dei redditi, l’INPGI procederà agli accertamenti previsti dalla normativa.
L’importo eventualmente dovuto sarà comunicato successivamente dall’INPGI.
Il calcolo sarà effettuato sulla base dei redditi accertati e comprenderà, ove previste, le sanzioni stabilite dalla normativa vigente.
Sì.
Le sanzioni possono essere applicate nei casi di:
– mancata comunicazione dei redditi;
– comunicazione tardiva;
– comunicazione incompleta o inesatta;
– mancato versamento dei contributi dovuti.
In caso di mancata risposta entro il 30 novembre 2026:
– i redditi saranno considerati di natura giornalistica;
– verranno calcolati i contributi dovuti;
– verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
